Preso atto della riqualificazione del tratto di via di Maliseti, ricompreso tra via Anna Kuliscioff e via del Guado a Narnali, consistente nella realizzazione di un percorso dedicato alle utenze deboli e alla mobilità lenta, ottenendo un nuovo assetto degli ambiti di scorrimento veicolari, mediante una suddivisione centrale delle corsie di marcia;
considerato che, al fine di regolamentare il nuovo accesso e la nuova uscita dall'area di servizio recentemente realizzata sulla parte est della suddetta viabilità, con la nuova modulazione del traffico si è ritenuto necessario garantire la suddivisione delle corsie di marcia, al fine di evitare manovre improprie per accedere e/o uscire dall'area di servizio;
visti gli artt. 5, comma 3, e 142, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e l'art. 342 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 19 NOVEMBRE 2015 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altra eventuale precedente ordinanza, afferente al tratto indicato di via di Maliseti, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C. PH2 Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 19 novembre 2015