Vista la propria ordinanza n. 2898/2015, con la quale sono stati adottati provvedimenti temporanei di viabilità per consentire l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria in Via Bologna, nel tratto compreso tra il civico 453/1 e l'intersezione con Via A. Badiani, consistenti nella realizzazione di una nuova rotatoria e nella modulazione della sede stradale, a cura della ditta Sodi Strade S.r.l., con sede a Firenze, in Viale Milton, civico 53, per conto della società Esselunga S.p.A.;
vista la richiesta del giorno 19 ottobre 2015, presentata dal Direttore dei Lavori, Ing. Bartolini Paolo, e relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità;
visto il Permesso di Costruire P.E. 760-20143 - Prot. Gen. n. 44899 del 31 marzo 2014, rilasciato dal Servizio Edilizia e Attività Economiche alla società Esselunga S.p.A.;
dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.048.684.151009/r del 19 ottobre 2015;
preso atto della comunicazione della ditta esecutrice dei lavori, con la quale è stata richiesta un'integrazione alla suddetta ordinanza 2898/2015, limitatamente alla fase dei lavori previsti su Via Bologna;
preso atto che nel tratto di strada in cui è stato adottato il provvedimento di senso unico di circolazione sono presenti varie attività industriali e commerciali tra cui una concessionaria automobilistica;
ritenuto pertanto opportuno integrare il testo della suddetta ordinanza 2898/2015, al fine di facilitare il transito dei mezzi pesanti diretti verso le suddette attività;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d' Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 2898/2015 sia integrata come segue, dopo il punto 1.2.2 sia inserito il inserito il seguente testo:
1.2.3
che, dal giorno 21 OTTOBRE 2015 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 14 NOVEMBRE 2015, nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente al lato dei civici dispari, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
Si specifica che l'ordinanza n. 2898/2015 viene confermata in ogni altra parte.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 19 ottobre 2015