Viste le proprie ordinanze n. 1921/2015 e n. 2787/2015, con le quali venivano rispettivamente adottati e prorogati i provvedimenti di viabilità per consentire la messa in sicurezza, per pubblica incolumità, di un tratto di marciapiede e della carreggiata in Piazza Macelli, tratto di viabilità principale posta a collegamento tra Via G. Carradori e Via Cavour, a causa del crollo di una porzione del fabbricato posto ai civici 10 - 11, tale da rendere pericoloso sia il transito veicolare che quello pedonale su una porzione della sede stradale;
preso atto che, a tutt'oggi, i lavori di messa in sicurezza, non sono terminati e che il transito veicolare e pedonale è consentito solo in parte della sede stradale;
dato atto, altresì, che la relativa segnaletica stradale provvisoria, disposta con la suddetta ordinanza, risulta regolarmente installata ed a tutt'oggi vigente;
rilevata quindi la necessità di prorogare ulteriormente la sopra citata ordinanza n. 1921/2015 già prorogata con ordinanza n. 2787/2015, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 1921/2015, già prorogata con ordinanza n. 2787/2015, venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 09:00 del giorno 10 OTTOBRE 2015, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1. Provvedimento principale
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente al lato destro nella direzione di marcia da Via G. Carradori verso Via J. Monnet, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;
STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a destra;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.
Durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza l'area interessata dagli stessi dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495, del 16 dicembre 1992.
2. Ulteriori provvedimenti
2.1
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando temporaneamente il senso unico di circolazione esistente, suddividendo i due sensi di marcia mediante la collocazione di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
2.2
SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, con direzione da Via G. Carradori verso Via Compagnetto da Prato/Via N. Tommaseo, revocando temporaneamente il senso unico di circolazione esistente, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;
2.3
SENSO VIETATO in direzione di Piazza Macelli/Via G. Carradori, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
2.4
DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzioni consentite destra e sinistra;
SENSO VIETATO in direzione di Piazza Macelli, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato.
2.5
DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzioni consentite destra e sinistra;
SENSO VIETATO in direzione di Via M. Roncioni, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
2.6
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;
2.7
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra.
3. Deviazioni
Durante l'attuazione dei suddetti provvedimenti il traffico veicolare proveniente da Via P. dell'Abbaco (lato Via M. Roncioni) con direzione Piazza Macelli sarà deviato in:
Via Paolo dell'Abbaco, Via N. Tommaseo, Via Livorno, Via Genova, Via M. Roncioni, Via J. Monnet, Via Cavour e Piazza Macelli.
4. Preavvisi delle deviazioni
A.S.M. Servizi S.r.l. dovrà fornire all'utenza la massima informazione circa i provvedimenti sopra descritti, apponendo un congruo numero di pannelli di preavviso ed indicanti le deviazioni all'uopo adottate, in corrispondenza della seguente intersezione:
Si specifica inoltre che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ASM Servizi S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i. si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di A.S.M. Servizi S.r.l., restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 9 ottobre 2015