Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2497/2015

Completamento del 1° Lotto della cassa espansione di Ponte a Tigliano - Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.
il dirigente

Viste le proprie ordinanze n. 2336/2014 e n. 766/2015 con le quali venivano rispettivamente adottati e prorogati i provvedimenti temporanei di viabilità per consentire l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della cassa di espansione in località Ponte a Tigliano- 1° Lotto- eseguiti dalla ditta Fratelli Sallei S.r.l. con sede a Pescia (PT) in Via di Chiari,1 per conto del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;

vista la richiesta pervenuta in data 03 settembre 2015 P.G. 126570, con la quale la ditta F.lli Sallei S.r.l. esecutrice dei lavori ha richiesto la proroga dei provvedimenti adottati con le suddette ordinanze;

preso atto quindi che i lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 31 agosto 2015 e che la relativa segnaletica stradale provvisoria, disposta con la suddetta ordinanza, risulta regolarmente installata ed a tutt'oggi vigente;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare ulteriormente la sopra citata ordinanza n. 2336/2014, già prorogata con ordinanza 766/2015, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 2336/2014 già prorogata con ordinanza n. 766/2015, venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 30 OTTOBRE 2105, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima di seguito dettagliati:

1. Provvedimento principale.

  • Via di Bogaia, a partire dall'intersezione con Via del Ponte di Ferro per la lunghezza di 200,00 ml. in direzione di Via Giulio Braga:


DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito;

l'intera area interessata dai lavori dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.


2. Ulteriori provvedimenti.

Al fine di attuare la suddetta deviazione nelle sotto elencate vie, siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

2.1.

  • Via del Ponte di Ferro, in prossimità dell'intersezione con Via di Bogaia, per i veicoli provenienti dal lato del Fosso della Filimortula:

DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di obbligo: direzioni consentite diritto e sinistra;

2.2.

  • Via del Ponte di Ferro, in prossimità dell'intersezione con Via di Bogaia, per i veicoli provenienti dal lato senza uscita civico 2:

DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di obbligo: direzioni consentite diritto e destra;

2.3.

  • Via Giulio Braga, all'intersezione con Via di Bogaia:

STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di obbligo: strada senza uscita;

2.4.

  • Via Roma, all'intersezione con Via di Bogaia:

STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di obbligo: strada senza uscita;


3. Preavvisi.

Durante la fase dei provvedimenti temporanei di viabilità sopra indicati, al fine di fornire la massima informazione circa il divieto di transito e la conseguente deviazione all'uopo adottata, sia apposta una congrua quantità di segnaletica di preavviso in corrispondenza delle sotto elencate intersezioni:

  • Via Giulio Braga, all'intersezione con Via di Bogaia;
  • Via Roma, all'intersezione con via di Bogaia;


Si specifica che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.





L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  3. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 4 settembre 2015

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)