Vista la richiesta di Autostrade per l'Italia relativa all'incremento degli standard di sicurezza sui cavalcavia di attraversamento della tratta autostradale dell'A11 Firenze - Mare presenti nel territorio comunale;
preso atto della necessità di dover regolamentare la circolazione sui suddetti cavalcavia, secondo quanto concordato con la predetta società Autostrade per l'Italia;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, ed il suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 19/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
che dal giorno 01 SETTEMBRE 2015 in:
1.
Via del Molinuzzo, tratto di attraversamento dell'autostrada A11, comprese le rampe di arroccamento:
la circolazione nel suddetto tratto di via è disciplinata secondo quanto riportato nell'Allegato 1 "Disciplinare circolazione", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C PH2 Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 28 agosto 2015