Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2144/2015

Revoca ordinanza n. 2464/2004 - pulizia del fondo stradale in Piazza Marino Olmi ed in tratti di Via del Ferro.
il dirigente

Viste le proprie ordinanze n. 1876, n. 1877 e n. 1878 del 29 giugno 2015, con le quali è stato disciplinato il servizio di pulizia meccanica del fondo stradale rispettivamente in Via del Ferro, tratto compreso tra l'intersezione con Via Roma e l'intersezione con Via di Baciacavallo, eccetto tutta l'area della Piazza M. Olmi, Via del Ferro, tratto compreso tra l'intersezione con Via Schio e l'intersezione con Via Fonda di Mezzana, comprese le diramazioni senza uscita poste a margine della viabilità principale ed in Piazza Marino Olmi;

dato atto che la precedente ordinanza n. 2464 del giorno 01 ottobre 2004, riferita alla disciplina del servizio di pulizia meccanica del fondo stradale nelle suddette vie, risulta incompatibile con la nuova disciplina;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone
  • che dal giorno 22 LUGLIO 2015

sia REVOCATA l'ordinanza n. 2464/2007, relativa alla disciplina della pulizia meccanica del fondo stradale nelle sotto elencate vie:

  • Via del Ferro, tratto compreso tra l'intersezione con Via Roma e l'intersezione con Via di Baciacavallo;
  • Via del Ferro, tratto compreso tra l'intersezione con Via Schio e l'intersezione con Via Fonda di Mezzana;
  • Piazza Marino Olmi.











Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, A.S.M. S.p.A. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 22 luglio 2015

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)