Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2089/2015

Revoca ordinanza n. 2383/2014 - installazione di attraversamento pedonale rialzato in Via del Ferro, all'altezza del civico 435.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 2384 del 07 agosto 2014, con la quale in seguito alla realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in conglomerato bituminoso in via del Ferro, all'altezza del civico 435, è stata disciplinata la circolazione nel tratto stradale interessato dal manufatto;

dato atto che la precedente ordinanza n. 2383/2014, riferita alla realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in conglomerato bituminoso in via del Ferro, all'altezza del civico 435, risulta incompatibile con la nuova disciplina;

ritenuto opportuno pertanto revocare la suddetta ordinanza 2383/2014;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 38, 39, 40 e 158 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, e gli artt. 79, 120, 149 e 179 del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone
  • che dal giorno 17 LUGLIO 2015

sia REVOCATA l'ordinanza n. 2383/2014, relativa alla realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in conglomerato bituminoso in:

  • Via del Ferro, nel tratto compreso tra il civico 435/b e l'intersezione con via Camillo Dami.








Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 17 luglio 2015

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)