Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza e di circolazione in un tratto di via Felice Cavallotti, in particolare per consentire la svolta in sicurezza dei mezzi del trasporto pubblico locale in uscita dal sottopasso ferroviario di via Porta al Serraglio;
preso atto del sopralluogo effettuato in via Felice Cavallotti da personale tecnico dell'U.O.C. PH04 Trasporti e Traffico in data 10/06/2015, dal quale è risultata opportuna l'istituzione di un provvedimento permanente di viabilità a tutela della sicurezza della circolazione;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 19/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
che dal giorno 11 GIUGNO 2015 in:
1. Provvedimento principale
DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata con pannelli integrativi di inizio e fine.
2.
Revoche
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al tratto ed al lato sopra indicati di via Felice Cavallotti, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità contenuti nella presente e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C PH04 Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 11 giugno 2015