Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1674/2015

Istituzione di stalli di sosta riservati ai mezzi della Prefettura in Via della Fortezza.
il dirigente

Allo scopo di riservare alcuni stalli di sosta ai mezzi della Prefettura di Prato in Via della Fortezza, in adiacenza al Castello dell'Imperatore, in sostituzione di quelli precedentemente realizzati nello stesso sito;

rilevata pertanto la necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 157 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 11 GIUGNO 2015 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1.

  • Via della Fortezza, in adiacenza al Castello dell'Imperatore, nel tratto compreso tra i civici 3 e 7 (fronte opposto):

istituzione di n. 6 (sei) stalli riservati alla sosta dei mezzi della Prefettura, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e d'eccezione: 0-24, rimozione forzata, eccetto mezzi Prefettura.

I suddetti mezzi dovranno esporre, in modo ben visibile sulla parte anteriore degli stessi, apposito logo della Prefettura di Prato.


2. Revoca

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al suddetto tratto di Via della Fortezza ed in particolare l'ordinanza n. 2360 del 17/07/2013, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico PH04, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 11 giugno 2015

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)