Richiamata la D.C.C. n. 76 del 4 giugno 2002, avente per oggetto "Programma Urbano della Mobilità 2002-2004", con la quale è stata definita l'estensione della Zona a Traffico Controllato (ZTC);
richiamata altresì la D.G.C. n. 146 del 27/03/2007, con la quale sono state confermate la delimitazione della Zona a Traffico Controllato (ZTC) e la previsione di aree di sosta regolamentate a pagamento in una parte della stessa ZTC;
richiamata l'ordinanza n. 2838 dell'11/09/2013, relativa all'estensione territoriale della Zona a Traffico Controllato;
rilevata la necessità di procedere ad una lustrazione della disciplina della sosta regolamentata a pagamento all'interno della Zona a Traffico Controllato nonché delle categorie autorizzate alla sosta negli spazi appositamente individuati mediante esposizione dell'idoneo permesso;
visti gli artt. 5, 6 e 7 del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) ed il suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495);
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 07 APRILE 2014 siano istituiti nella Zona a Traffico Controllato (ZTC) i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
siano destinate a PARCHEGGI A PAGAMENTO CON PARCHIMETRO, nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 20.00 dei SOLI GIORNI FERIALI, esclusivamente all'interno degli appositi stalli contrassegnati, le seguenti vie e piazze, eccetto categorie autorizzate 3, 13, 16, C, CP, 63:
2.
sia destinato a PARCHEGGIO A PAGAMENTO CON PARCHIMETRO, nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 20.00 dei SOLI GIORNI FERIALI, esclusivamente all'interno degli appositi stalli contrassegnati, il seguente tratto di via, eccetto categorie autorizzate 3, 13, 16, 18, C, CP, 63:
3.
siano destinate a PARCHEGGI A PAGAMENTO CON PARCHIMETRO, nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 20.00 dei SOLI GIORNI FERIALI, esclusivamente all'interno degli appositi stalli contrassegnati, le seguenti vie e piazze, eccetto categorie autorizzate 3, 4 (limitatamente al Viale Galilei nel tratto sotto specificato), 13, 17, C, CP, 63:
4.
sia destinata a PARCHEGGIO A PAGAMENTO CON PARCHIMETRO, nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 20.00 dei SOLI GIORNI FERIALI, esclusivamente all'interno degli appositi stalli contrassegnati, la seguente piazza, eccetto categorie autorizzate 3, 4, 4/A, 5/A, 12, 13, 17, C, CP, 63:
5.
siano destinate a PARCHEGGI A PAGAMENTO CON PARCHIMETRO, nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 20.00 dei SOLI GIORNI FERIALI, esclusivamente all'interno degli appositi stalli contrassegnati, le seguenti vie e piazze, eccetto categorie autorizzate 3, 4 (limitatamente a Via Pomeria), 13, 18, C, CP, 63:
6.
siano destinate a PARCHEGGI A PAGAMENTO CON PARCHIMETRO, nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 20.00 dei SOLI GIORNI FERIALI, esclusivamente all'interno degli appositi stalli contrassegnati, le seguenti vie e piazze, eccetto categorie autorizzate 3, 4 (limitatamente a Piazza dei Macelli e Piazzale Ebensee), 13, 19, C, CP, 63:
7.
siano destinate a PARCHEGGI A PAGAMENTO CON PARCHIMETRO, nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 20.00 dei SOLI GIORNI FERIALI, esclusivamente all'interno degli appositi
stalli contrassegnati, le seguenti vie, eccetto categorie autorizzate 3, 13, 21, C, CP, 63:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.).
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Servizio 4V - U.O.C. Trasporti e Traffico 4V2, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D.P.R. 30/04/1992, n. 285, e dell'art. 74 del Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 2 aprile 2014