Vista la propria ordinanza n. 476/2014 con la quale venivano adottati urgenti provvedimenti temporanei di viabilità nel sottopasso viario posto tra Via Paronese, Via di Baciacavallo e Via Roma, a causa degli avvallamenti e delle infiltrazioni idriche riscontrati;
preso atto che a tutt'oggi le condizioni sopra esposte non sono migliorate e che di conseguenza non è stato possibile effettuare i lavori di messa in sicurezza della sede stradale nel suddetto sottopasso viario;
rilevata quindi la necessità di prorogare i provvedimenti di viabilità di cui alla citata ordinanza n. 476/2014, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 476/2014 venga prorogata fino al termine dei lavori di messa in sicurezza della sede stradale del sottopasso in oggetto e comunque non oltre le ore 18:00 del giorno 25 FEBBRAIO 2014, e che quindi nelle sotto indicate vie siano confermati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1. Provvedimento principale
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni:
Durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza il suddetto sottopasso dovrà essere opportunamente recintato mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992.
2. Deviazioni
Durante l'istituzione del suddetto divieto di transito il traffico veicolare sarà così deviato:
il traffico proveniente da Via di Baciacavallo con direzione verso Via Paronese in:
-- Via di Baciacavallo, proseguendo nella corsia d'arroccamento di accesso all'intersezione regolata con viabilità a rotatoria posta all'intersezione tra la stessa Via di Baciacavallo e Via Roma e successivamente continuando nella corsia di arroccamento in uscita dalla rotatoria di detta intersezione in direzione di Via Paronese;
il traffico proveniente da Via Paronese con direzione verso Via di Baciacavallo in:
-- Via Paronese, proseguendo nella corsia d'arroccamento di accesso all'intersezione regolata con viabilità a rotatoria posta all'intersezione tra la stessa Via di Paronese e Via Roma e successivamente continuando nella corsia di arroccamento in uscita dalla rotatoria di detta intersezione in direzione di Via di Baciacavallo.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di A.S.M. Serizi S.r.l., restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 17 febbraio 2014