Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3659/2014

Revoca ordinanza 3592/2014 (attività commerciale ambulante) ed istituzione di nuovi provvedimenti temporanei di viabilità in Piazza San Francesco.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 3592/2014, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire il posizionamento di un'attività commerciale ambulante in via San Bonaventura;

vista la richiesta presentata dal Signor Gamenoni Manuele, titolare della suddetta attività commerciale, inserita nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.048.395.141203 del 03 dicembre 2014;

preso atto della Concessione temporanea rilasciata dal Servizio Edilizia ed Attività Economiche, P.G. n. 155394 del 13 novembre 2014, al suddetto Signor Gamenoni Manuele;

dato atto che nella suddetta ordinanza veniva disposto il posizionamento della descritta attività in via San Bonaventura, in fregio alla chiesa di San Francesco;

valutato che la suddetta ubicazione dell'attività commerciale ambulante non risulta appropriata rispetto alla viabilità ordinaria di via San Bonaventura;

rilevata quindi la necessità di revocare la suddetta ordinanza 3592/2014, adottando nel contempo nuovi provvedimenti di viabilità;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

1

che dal giorno 10 DICEMBRE 2014:

sia REVOCATA l'ordinanza n. 3592/2014, relativa al posizionamento di un'attività commerciale ambulante in via San Bonaventura, in fregio alla chiesa di San Francesco;

2. Nuovi provvedimenti

che nei giorni e negli orari sotto specificati, per consentire il posizionamento di una attività commerciale di vendita, nella sotto elencata piazza, limitatamente ai giorni ed agli orari sotto riportati, siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

-- dalle ore 07:00 del giorno 13 DICEMBRE 2014 alle ore 21:00 del giorno 14 DICEMBRE 2014;

-- dalle ore 07:00 del giorno 20 DICEMBRE 2014 alle ore 21:00 del giorno 21 DICEMBRE 2014;

-- dalle ore 07:00 del giorno 03 GENNAIO 2015 alle ore 21:00 del giorno 06 GENNAIO 2015:


  • Piazza San Francesco, a partire dall'intersezione con via Ricasoli e per una lunghezza di ml. 20 (n. 3 stalli di sosta) sul lato destro rispetto alla direzione di circolazione consentita:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto i veicoli occorrenti per lo svolgimento della stessa attività commerciale, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, d'eccezione e di rimozione forzata.





Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Il richiedente dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M.T. del 10 luglio 2002, a cura e spese del richiedente;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del richiedente, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 10 dicembre 2014

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)