Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3464/2014

Proroga ordinanza 3041/2014: pubblica incolumità: intervento urgente per la messa in sicurezza della sede stradale in un tratto di Via Rinaldesca per parti pericolanti della facciata dell'immobile ivi ubicato.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 3041/2014, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire la messa in sicurezza, per pubblica incolumità, di un tratto di marciapiede e della carreggiata in Via Rinaldesca, civici 28 - 32, a causa della caduta di alcune parti pericolanti dalla facciata dell'immobile ivi posto, tale da rendere pericoloso sia il transito veicolare che quello pedonale su una porzione della sede stradale;

vista la nota pervenuta a mezzo posta elettronica il 13 ottobre 2014 da A.S.M. Servizi S.r.l., con la quale veniva comunicato che alle ore 17:35 del 10 ottobre 2014, a causa degli esiti del sopracitato evento e su attivazione del Comando di Polizia Municapale, la stessa A.S.M. Servizi S.r.l., tramite il proprio personale, era intervenuta provvedendo alla transennatura del sopra menzionato tratto di Via Rinaldesca;

preso atto che ad oggi i lavori di messa in sicurezza non sono stati terminati e che quindi è necessario prorogare la sopra citata ordinanza n. 3041/2014, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti, specificando che la segnaletica stradale provvisoria, disposta con la suddetta ordinanza, risulta regolarmente installata ed a tutt'oggi vigente;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 3041/2014 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 DICEMBRE 2014, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

  • Via Rinaldesca, nel tratto compreso tra il civico 28 ed il civico 32:

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dalla caduta delle parti pericolanti, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente al lato dei civici pari, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.


Si specifica inoltre che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.




L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese di A.S.M. Servizi S.r.l.;
  2. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, A.S.M. Servizi S.r.l., ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di A.S.M. Servizi S.r.l., restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 21 novembre 2014

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)