Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3363/2014

Istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in un tratto di Via Bigoli.
il dirigente

Premesso che agenti della Polizia Municipale, in data 07 novembre 2014, hanno segnalato, tramite nota inoltrata per posta elettronica, la precarietà della viabilità oggetto della presente ordinanza, in considerazione della limitata larghezza della sede stradale;

dato atto dei sopralluoghi effettuati dal personale dell' U.O.C. Trasporti e Traffico in detta viabilità;

verificata la fattibilità dell'intervento richiesto, previa adozione, per la sicurezza e la fluidità della circolazione, di conseguenti provvedimenti di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N. C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che dal giorno 17 NOVEMBRE 2014 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1.

  • Via Bigoli, tratto compreso tra l'intersezione con la Via delle Caserane ed il civico 85:

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE ECCETTO I MEZZI ADIBITI ALL'IGIENE URBANA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t con pannello integrativo d'eccezione recante la scritta eccetto i mezzi adibiti all'igiene urbana;

1.1

  • Via Bigoli, all'intersezione con via Alessandro Manzoni:

PREAVVISO DI TRANSITO VIETATO A 150 METRI AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE ECCETTO I MEZZI ADIBITI ALL'IGIENE URBANA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: preavviso di transito vietato a 150 metri ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate con pannello integrativo d'eccezione recante la scritta eccetto i mezzi adibiti all'igiene urbana.


4. Revoche

La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altra eventuale precedente ordinanza afferente a Via Bigoli che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V - U.O.C. 4V2 Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 12 novembre 2014

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)