Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3294/2014

Proroga ordinanza 3201/2014: operazioni di rilievo della qualità dell'aria in Via F. Ferrucci, civico 110/2, eseguite dall'Arpat di Prato.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 3201/2014, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per l'effettuazione di un monitoraggio della qualità dell'aria mediante stazionamento di un furgone attrezzato con centralina in Via F. Ferrucci, in prossimità del civico 110/2, ad opera dell'ARPAT di Prato;

vista l'istanza pervenuta a mezzo posta elettronica da ARPAT - Dipartimento di Prato il giorno 06 novembre 2014, relativa alla proroga dei provvedimenti di viabilità adottati con la suddetta ordinanza;

preso atto della nota integrativa del Servizio Ambiente e Qualità Luoghi di Lavoro del 29 ottobre 2014, con la quale è stato specificato che la segnaletica stradale provvisoria e le relative necessarie transennature saranno a carico dell'Amministrazione Comunale;

preso atto quindi che il monitoraggio in oggetto non potrà essere ultimato entro il giorno 05 novembre 2014 e che la relativa segnaletica stradale provvisoria, disposta con la suddetta ordinanza, risulta regolarmente installata ed a tutt'oggi vigente;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 3201/2014, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 3201/2014 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 17 NOVEMBRE 2014, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

  • Via Francesco Ferrucci, in prossimità del civico 110/2 e per una lunghezza di circa ml. 10,00:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente al lato dei civici pari, eccetto il veicolo occorrente allo svolgimento delle suddette operazioni, che dovrà essere opportunamente individuato mediante l'esposizione, sulla parte anteriore di esso, di copia della presente ordinanza, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, d'eccezione e di rimozione forzata.






L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 a cura e spese di A.S. M. Servizi S.r.l. tramite la società affidataria del servizio di segnaletica stradale, come da nota del giorno 29/10/2014 pervenuta dal Servizio Ambiente e Qualità Luoghi di Lavoro;
  2. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  3. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di A.S.M. Servizi S.r.l., restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 6 novembre 2014

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)