Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3295/2014

Istituzione del limite massimo di velocità 30 km/h in un tratto di via Alessandro Scarlatti.
il dirigente

Preso atto delle modifiche alla circolazione attuate presso il sottopasso ferroviario di via Lorenzo Ciulli;

ritenuto necessario, per motivi di sicurezza della circolazione, istituire il limite massimo di velocità di 30 km/h in un tratto di via A. Scarlatti;

dato atto che il suddetto tratto di via è individuato nella rete stradale comunale come riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza e fluidità della circolazione, di accogliere la richiesta e di adottare provvedimenti di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 07 NOVEMBRE 2014 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1.

  • Via Alessandro Scarlatti, all'intersezione regolata a rotatoria all'altezza del sottopasso ferroviario denominato "Ciulli":

la circolazione nel suddetto tratto di via è disciplinata come illustrato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

2. Revoche

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro eventuale precedente atto afferente al tratto di indicato di via Alessandro Scarlatti, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V - U.O.C. 4V2 Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 6 novembre 2014

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)