Preso atto della nota dell'Assessorato alla Mobilità, P. G. n. 69398 del 31/05/2011, con la quale veniva disposto di dare attuazione alle ipotesi di ristrutturazione del sistema della sosta nelle vie poste nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Prato Centrale, già elaborate dall'U.O.C. Trasporti e Traffico e condivise con il predetto Assessorato, che prevedono la riserva di stalli di sosta a favore dei residenti nelle richiamate vie;
dato atto che per il completamento della predetta ristrutturazione è necessario includere nella medesima via Benedetto Varchi istituendo, in ordine alla disciplina della sosta, la riserva a favore della categoria 16;
dato atto, pertanto, della necessità di adottare i conseguenti provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 159, comma 1, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle Leggi e sull'orinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 17 NOVEMBRE 2014 siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
DIVIETO DI SOSTA 0-24, ECCETTO AUTORIZZATI CAT. 16, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi 0-24 ed eccetto autorizzati cat. 16;
2.
FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di precedenza: fermarsi e dare precedenza ed idonea segnaletica stradale orizzontale di precedenza: striscia trasversale d'arresto;
STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita.
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra eventuale precedente ordinanza relativa alla disciplina della circolazione e della sosta in via Benedetto Varchi, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u.c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 29 ottobre 2014