Vista l'ordinanza n. 2192 del 17 luglio 2014, con la quale è stata disciplinata la circolazione veicolare in Viale Nam Dinh con decorrenza 28 luglio 2014;
considerato che tale ordinanza è stata emessa in considerazione della viabilità venutasi a creare con l'apertura dello svincolo per il novo ospedale di Prato e che la stessa contiene un limite massimo di velocità di 50 Km/h, limitatamente al tratto denominato Viale Nam Dinh;
viste le osservazioni riportate da alcuni organi della stampa locale e anche dall'ACI Automobile Club d'Iitalia sede di Prato, che auspicano di mantenere il precedente limite massimo di velocità di 70 Km/h;
ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti tecnici sui i limiti di velocità da consentire su tutto il tracciato della cosiddetta tangenziale Ovest, in modo da assicurare, in condizioni di sicurezza, un comportamento omogeneo degli utenti della strada;
ritenuto opportuno per le motivazioni revocare la suddetta ordinanza 2192/2014;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 01 AGOSTO 2014
sia REVOCATA l'ordinanza n. 2192/2014 relativa alla disciplina della circolazione veicolare in viale Nam Dinh.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 1 agosto 2014