Vista la D.G.C. n. 127 del 07/05/2013, con la quale sono state definite la Zona a Traffico Limitato (pedonale) e la Zona a Traffico Limitato 07:30-18:30;
ritenuto di dover disciplinare la circolazione e la sosta nella Zona a Traffico Limitato;
atteso che, in ragione del particolare pregio storico-architettonico di alcune piazze del centro ricomprese nella Z.T.L., nelle stesse, mediante la presente ordinanza e come meglio specificato nel dispositivo, è esclusa la sosta a tutti i veicoli a motore, compresi quelli a servizio dei titolari di autorizzazione e relativo contrassegno di parcheggio per disabili, in quanto le medesime piazze sono ubicate a breve distanza da aree limitrofe dotate di un congruo numero di stalli dedicati ai suddetti titolari;
visti gli artt. 5 e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, ed il suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 06 GIUGNO 2014 nelle vie e piazze sotto elencate, ubicate all'interno del centro storico, siano adottati i seguenti provvedimenti per la circolazione e la sosta dei veicoli:
ZONA A TRAFFICO LIMITATO
Sono comprese nella Zona a Traffico Limitato le vie, i vicoli e le piazze riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
Nello stesso Allegato 1 sono altresì disciplinati i sensi di marcia all'interno della Zona a Traffico Limitato.
La Zona a Traffico Limitato è regolamentata come segue:
DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA 00:00-24:00 CON RIMOZIONE IN TUTTA LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO con le seguenti eccezioni:
transito consentito ai soli veicoli autorizzati;
sosta consentita, nell'arco orario 20:00-08:00, ai soli veicoli autorizzati, limitatamente agli spazi e con le modalità indicati da apposita e conforme segnaletica verticale ivi apposta in:
sosta consentita nell'arco orario 20:00-09:00 e 12:30-15:30 ai soli veicoli autorizzati, limitatamente agli spazi e nei modi indicati da apposita e conforme segnaletica verticale ivi apposta in:
sosta consentita, nell'arco orario 00:00-24:00, ai soli veicoli autorizzati, limitatamente agli spazi e nei modi indicati da apposita e conforme segnaletica verticale ivi apposta in:
Nelle seguenti piazze, inoltre, sono adottati i seguenti provvedimenti:
DIVIETO DI SOSTA 00:00-24:00 a tutti i veicoli a motore, compresi quelli a servizio dei titolari di autorizzazione e relativo contrassegno di parcheggio per disabili, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannello integrativo 00:00-24:00 a tutti i veicoli a motore.
DIVIETO DI SOSTA 00:00-24:00 a tutti i veicoli a motore, compresi quelli a servizio dei titolari di autorizzazione e relativo contrassegno di parcheggio per disabili, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannello integrativo 00:00-24:00 a tutti i veicoli a motore.
DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata con pannello integrativo in tutta la piazza.
DIVIETO DI SOSTA 00:00-24:00 a tutti i veicoli a motore, compresi quelli a servizio dei titolari di autorizzazione e relativo contrassegno di parcheggio per disabili, eccetto, dalle 20:00 alle 09:00, autorizzati cat. 1, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannello integrativo 0-24 in tutta la piazza a tutti i veicoli a motore eccetto, dalle 20:00 alle 09:00, cat. 1.
NEI GIORNI DI MERCOLEDI', DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 07:00, IN TUTTE LE VIE E PIAZZE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO È ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE A TUTTI I VEICOLI, COMPRESI GLI AUTORIZZATI, PER CONSENTIRE LA PULIZIA DELLE STRADE DA PARTE DELL'AZIENDA PREPOSTA ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.
TIPOLOGIE DI PERMESSI PER IL TRANSITO E LA SOSTA NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO:
RESIDENZA/DOMICILIO (CATEGORIE 1, 6, 8/A, 15):
Residenti (categoria 1):
- requisiti:
1) residenza all'interno della ZTL o delle aree pedonali;
2) auto di proprietà, aziendale, in leasing, in comodato d'uso (in caso di auto non di proprietà, il permesso potrà essere correlato ad un solo veicolo) come risultante da idonea documentazione (certificato di proprietà, dichiarazione dell'azienda, contratto di leasing, scrittura privata).
Il permesso consente il transito con orario 12:30-15:30 e 19:00-10:00 ed autorizza la sosta negli spazi e negli orari appositamente istituiti. Ha validità di uno o due anni dal rilascio a scelta del richiedente.
Domiciliati (categoria 15):
- requisiti:
1) domicilio all'interno della ZTL o delle aree pedonali e residenza fuori dal Comune di Prato.
La qualità di domiciliato dovrà risultare da contratto di locazione o da altra adeguata idonea documentazione;
2) auto di proprietà, aziendale, in leasing, in comodato d'uso (il permesso potrà essere correlato ad un solo veicolo) come risultante da idonea documentazione (certificato di proprietà, dichiarazione dell'azienda, contratto di leasing, scrittura privata).
Il permesso consente il transito con orario 12:30-15:30 e 19:00-10:00 ed autorizza la sosta negli spazi e negli orari appositamente istituiti. Ha validità di un anno dal rilascio.
Autorimesse (categoria 6):
- requisiti:
1) veicoli con autorimessa all'interno della ZTL o delle aree pedonali;
2) titolo di proprietà o contratto di locazione relativo all'autorimessa e ricevuta di pagamento del passo carrabile.
Il permesso consente il solo transito con orario 00:00-24:00 con itinerario autorizzato per raggiungere l'autorimessa. Ha validità di uno o due anni dal rilascio a scelta del richiedente.
Alberghi (categoria 8/A):
- requisiti:
1) veicoli dei clienti degli alberghi e dei residence situati all'interno della ZTL o delle aree pedonali;
2) titolarità di attività alberghiera;
3) i titolari delle attività alberghiere dovranno comunicare, entro ventiquattro ore dal rilascio del permesso, i dati dell'autovettura autorizzata e del possessore all'Ufficio Permessi.
Il permesso consente, con orario 00:00-24:00, il transito e, negli spazi appositamente istituiti, la sosta. È rilasciato ai clienti dai titolari degli alberghi e dei residence utilizzando appositi blocchetti da n. 40 (quaranta) tagliandi ed ha validità massima di sette giorni dal rilascio.
PUBBLICA UTILITÀ (CATEGORIA 3/A):
- requisiti:
1) veicoli di aziende, di enti o di privati utilizzati per servizi di pubblica utilità o per lavori pubblici autorizzati con ordinanza;
2) il rilascio deve essere autorizzato dall'Assessorato alla Mobilità.
Al permesso dovranno essere associati nome, cognome e codice fiscale del richiedente (persona fisica). L'intestatario potrà essere lo stesso richiedente oppure un nuovo soggetto giuridico del quale dovranno risultare denominazione/ragione sociale, codice fiscale e/o partita iva.
Al permesso dovrà essere allegata l'autorizzazione dell'Assessorato alla Mobilità e la copia del libretto di circolazione.
All'autorizzazione dell'Assessorato alla Mobilità potranno essere associati più permessi.
Il permesso consente, con orario 00:00-24:00, il transito e la sosta, con esclusione per quest'ultima di Piazza del Comune, di Piazza Duomo, di Piazza Buonamici e di Piazza Santa Maria in Castello; la sosta non dovrà creare intralcio alla circolazione. Ha validità di uno o di due anni dal rilascio a scelta del richiedente.
ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI (CATEGORIE 4, 4/A, 63):
Categoria 4:
- requisiti:
1) veicoli con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate di proprietà delle imprese artigianali e commerciali con sede all'interno della ZTL e delle aree pedonali. In assenza di veicoli di proprietà dell'impresa, il permesso potrà essere rilasciato al veicolo intestato al titolare della medesima.
Il permesso consente il transito con orario 07:00-10:00 e 12:30-15:30 e, nello stesso orario, la sosta, ad eccezione di Piazza del Comune, di Piazza Duomo, di Piazza Buonamici e di Piazza Santa Maria in Castello, limitatamente alle operazioni attive di carico e scarico per un tempo massimo di trenta minuti con l'obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. La sosta non deve comunque costituire intralcio alla circolazione.
All'interno della Zona a Traffico Limitato 07:30-18:30 la sosta è consentita negli appositi spazi risultanti dalla segnaletica verticale apposta.
Il permesso ha validità di un anno dal rilascio.
Categoria 4/A:
- requisiti:
1) veicoli con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate di proprietà delle imprese artigianali e commerciali con sede all'interno della ZTL e delle aree pedonali con consegna a domicilio. In assenza di veicoli di proprietà dell'impresa, il permesso potrà essere rilasciato al veicolo intestato al titolare della medesima;
2) il permesso potrà essere rilasciato esclusivamente per le attività di fiorai, forni, pasticcerie, latterie ed altre attività artigianali e commerciali con consegna a domicilio di merce deperibile nonché per attività artigianali/commerciali con necessità di consegne/lavorazioni a domicilio per le quali potrà essere inoltrata specifica richiesta all'Assessorato alla Mobilità.
Il permesso consente il transito e la sosta con orario 07:00-19:00 (solo per forni, pasticcerie, ortofrutta, pescherie 00:00-19:00), ad eccezione, esclusivamente per la sosta, di Piazza del Comune, di Piazza Duomo, di Piazza Buonamici e di Piazza Santa Maria in Castello limitatamente alle operazioni attive di carico e scarico per un tempo massimo di trenta minuti con l'obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. La sosta non deve comunque costituire intralcio alla circolazione.
All'interno della Zona a Traffico Limitato 07:30-18:30 la sosta è consentita negli appositi spazi risultanti dalla segnaletica verticale apposta.
Il permesso ha validità di un anno dal rilascio.
Categoria 63:
- requisiti:
1) veicoli utilizzati con continuità per consegna/ritiro di merci e per attività di manutenzione e riparazione con contratto d'assistenza aventi caratteristiche di pronto intervento all'interno della ZTL e delle aree pedonali;
2) certificato d'iscrizione alla CCIAA ed idonea documentazione attestante contratti di manutenzione o di servizio all'interno della ZTL o delle aree pedonali.
Il permesso consente, all'interno delle fasce orarie 07:00-10:00 e 12:30-15:30, il transito e la sosta, quest'ultima ad eccezione di Piazza del Comune, di Piazza Duomo, di Piazza Buonamici e di Piazza Santa Maria in Castello, limitatamente alle operazioni attive di carico e scarico o di pronto intervento per un tempo massimo di trenta minuti con l'obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. La sosta non deve comunque costituire intralcio alla circolazione. Il permesso ha validità di un anno dal rilascio.
Per gli eventuali interventi urgenti al di fuori delle fasce orarie sopra indicate, il titolare del permesso dovrà preventivamente contattare l'Ufficio Permessi comunicando gli estremi del luogo dell'intervento, le motivazioni e la targa del veicolo utilizzato.
MEDICI/CURE MEDICHE (CATEGORIE 13, 65):
Medici (categoria 13):
- requisiti:
1) veicoli intestati a: medici pediatri e di famiglia convenzionati con il SSN e cardiologi.
Il permesso consente il transito con orario 00:00-24:00 e la sosta negli spazi appositamente istituiti per un tempo massimo di due ore con l'obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Qualora, per ragioni d'urgenza, non sia possibile sostare all'interno degli appositi spazi, la sosta non deve comunque costituire intralcio alla circolazione. Il permesso ha validità di due anni dal rilascio.
Cure mediche (categoria 65):
- requisiti:
1) certificazione attestante cure mediche e fisioterapiche o certificazione medica d'invalidità temporanea.
Il permesso consente il transito e la sosta negli spazi indicati nello stesso secondo criteri di prossimità territoriale; la sosta non è consentita in Piazza del Comune, in Piazza Duomo, in Piazza Buonamici ed in Piazza Santa Maria in Castello. Il permesso ha validità corrispondente a quanto riportato nella documentazione presentata.
TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE E RELATIVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI:
I titolari di contrassegno di parcheggio per disabili residenti nel Comune di Prato devono comunicare una sola volta all'Ufficio Permessi n. 1 (una) targa del veicolo utilizzato, i dati del proprietario e la tipologia del veicolo stesso. In caso d'uso di un diverso veicolo rispetto a quello registrato, dovranno essere preventivamente comunicati la targa, gli estremi del contrassegno, i dati del conducente, la tipologia del veicolo ed il periodo di utilizzazione dello stesso. I titolari del suddetto contrassegno sono autorizzati al transito ed alla sosta nella Zona a Traffico Limitato. La sosta è consentita negli appositi spazi individuati da idonea segnaletica o, in assenza o in caso di indisponibilità di questi, in qualsiasi altro ambito purché non costituisca intralcio o impedimento alla circolazione. La sosta non è consentita nelle seguenti piazze: Piazza del Comune, Piazza Duomo, Piazza Buonamici e Piazza S. Maria in Castello.
CATEGORIA M (MATRIMONI):
Il permesso consente il transito e la sosta negli spazi indicati nello stesso; è rilasciato, alternativamente, dall'Ufficio di Stato Civile o da Essegiemme S.p.A. Possono essere rilasciati fino a n. 3 (tre) permessi per cerimonia.
CATEGORIA S (SCUOLE):
Il permesso consente il transito lungo il percorso per il raggiungimento della scuola nell'orario e con la validità indicati nel permesso stesso; consente, altresì, la fermata in prossimità della scuola per salita/discesa passeggeri. La validità del permesso e le specifiche tecniche relative ai percorsi autorizzati ed alle scuole interessate sono riportate in specifiche ordinanze temporanee.
Il transito nelle vie e piazze della ZTL è inoltre consentito:
Sono inoltre autorizzati al transito e/o alla sosta nella ZTL, con esclusione, per quanto concerne la sosta, di Piazza del Comune, di Piazza Duomo, di Piazza Buonamici e di Piazza Santa Maria in Castello e previo rilascio di permesso temporaneo giornaliero da parte del Comando di Polizia Municipale, anche subordinato al pagamento di una somma:
I permessi temporanei rilasciati dal Comando di Polizia Municipale, numerati progressivamente, possono essere richiesti fino ad un massimo di 5 (cinque) volte nel mese, in modo non continuativo.
Tutti i permessi sopra elencati possono essere rilasciati in forma temporanea per comprovate esigenze (trasferimenti di residenza in corso, spostamenti di attività commerciali e interventi di urgenza, ecc.).
Tutti i suddetti permessi devono essere esposti sulla parte anteriore dei veicoli in modo visibile ed esibiti a richiesta dei funzionari, degli ufficiali e degli agenti indicati nell'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (N.C.d.S.).
Con apposito atto il rilascio di tutti i permessi sopra elencati può essere subordinato al pagamento di una somma.
Il rilascio dei sopra elencati permessi è effettuato, oltre che dall'Amministrazione Comunale, dalla società eventualmente affidataria del servizio.
E' comunque fatto obbligo ai veicoli autorizzati a transitare nelle vie e piazze della Zona a Traffico Limitato di procedere ad una velocità particolarmente ridotta, prestando la massima attenzione ai pedoni.
Fatti salvi i casi di rilevanza penale, ogni qualvolta venga accertato un improprio uso dei permessi per il transito e/o la sosta in Zona a Traffico Limitato o degli speciali contrassegni da esporre sui veicoli asserviti al trasporto di persone invalide titolari dei contrassegni stessi - in quanto revocati, scaduti, non restituiti per morte del titolare o comunque non più in corso di validità - i medesimi documenti saranno ritirati, non appena possibile, dagli agenti accertatori all'utente della strada che ne abbia la materiale disponibilità e restituiti al competente Ufficio che ne ha curato il rilascio.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.).
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Servizio 4V - U.O.C. Trasporti e Traffico 4V2, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art., 3 u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 5 giugno 2014