Al fine di istituire un collegamento ciclo pedonale in sicurezza nel tratto di strada bianca di Via dei Casini compreso tra il civico 60/a ed il civico 25 è necessario adottare idonei provvedimenti di viabilità;
preso atto della comunicazione P.G. 1016 del 03 gennaio 2014 della Circoscrizione Prato Sud, con la quale è stato richiesto di rendere definitivamente pedonale il suddetto tratto di strada bianca, anche in considerazione del fatto che quest'ultimo viene percorso giornalmente dagli alunni della scuola primaria "Laura Poli";
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 03 FEBBRAIO 2014 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
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PERCORSO PEDONALE E CICLABILE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: percorso pedonale e ciclabile.
A protezione del tratto in parola di Via dei Casini sono collocati alle estremità dello stesso n. 8 (otto, disposti quattro per ogni estremità) dissuasori di sosta conformi all'art. 180 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 5 febbraio 2014