Allo scopo di disciplinare la circolazione in viale Nam Dinh, strada a carreggiate indipendenti, separate da barriere new jersey in cemento, ciascuna con due corsie di marcia, è necessario adottare idonei provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 28 LUGLIO 2014 nel sotto indicato viale siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 50 KM/H, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 50 km/h;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A BRACCIA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai veicoli a braccia;
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai veicoli a trazione animale;
TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato alle biciclette;
TRANSITO VIETATO AI CICLOMOTORI a due o più ruote ed ai quadricicli leggeri, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di diveito: transito vietato ai ciclomotori con pannello integrativo recante il seguente messaggio: a due o più ruote e quadricicli leggeri.
1.2
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/H, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 km/h;
2.
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro eventuale precedente atto che disciplini la circolazione nel viale Nam Dinh, ed in particolare l'ordinanza n. 629/2008, che risulti in contrasto con i provvedimenti di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V - U.O.C. 4V2 Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 17 luglio 2014