Viste le proprie ordinanze n. 3831/2013 e n. 782/2014, con le quali venivano rispettivamente adottata e prorogata , a titolo sperimentale e per le motivazioni ivi contenute, la sospensione temporanea della sanzione accessoria di rimozione coatta dei veicoli nell'ambito della disciplina della pulizia del fondo stradale all'interno della cinta muraria;
dato atto che occorre continuare la sperimentazione in parola, allo scopo di verificarne successivamente gli effetti, prorogando ulteriormente la sopra citata ordinanza n. 3831/2013, già prorogata con ordinanza n. 782/2014 fino al 30 settembre 2014 confermandone i provvedimenti;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 3831/2013, già prorogata con ordinanza n. 782/2014, venga ulteriormente prorogata fino al giorno 30 SETTEMBRE 2014, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1.
siano sospese, limitatamente alla parte in cui prevedono la sanzione accessoria della rimozione coatta, le ordinanze n. 1020/1999, 175/2005, 177/2005, 178/2005, 179/2005, 180/2005, 181/2005, 182/2005, 335/2005, 336/2005, 1619/2005, 2970/2010, 2971/2010, 2972/2010, 2973/2010, 2974/2010, 2975/2010, 2976/2010, 2977/2010, 2978/2010, 2979/2010, 1064/2011, 1065/2011, 1066/2011, 1067/2011, 1070/2011, 1044/2013, 1045/2013, 1046/2013, 1047/2013, 2333/2013, 3388/2013.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 18 giugno 2014