Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1709/2014

Revoca ordinanze n. 1643/2013, 1714/2013, 1716/2013, 1813/2013, 1819/2013, 1883/2013, 3388/2013, 3390/2013.
il dirigente

Viste le proprie ordinanze n. 1707 e 1708 del 05 giugno 2014, con le quale sono state disciplinate, a partire dal 6 giugno 2014, la circolazione e la sosta rispettivamente nella Zona a Traffico Limitato e nella Zona a Traffico Limitato 7:30-18:30;

dato atto che le precedenti ordinanze n. 1643/2013, 1714/2013, 1716/2013, 1813/2013, 1819/2013, 1883/2013, 3388/2013 e 3390/2013 risultano incompatibili con le nuove ordinanze sopra citate;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone
  • che dal giorno 06 GIUGNO 2014

siano REVOCATE, per i motivi espressi in premessa, le ordinanze n. 1643/2013, 1714/2013, 1716/2013, 1813/2013, 1819/2013, 1883/2013, 3388/2013 e 3390/2013.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 5 giugno 2014

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)