Preso atto della richiesta presentata, in data 12/05/2014, dal richiedente uno stallo di sosta per diversamente abili numerato in via Sebastiano Caboto, 4;
vista l'ordinanza n. 3345/2005, che istituiva uno stallo di sosta per diversamente abili generico in via Sebastiano Caboto, 4;
rilevato di poter accogliere la richiesta di cui sopra e di revocare i provvedimenti permanenti di viabilità adottati con la citata ordinanza n. 3345/2005;
vista la propria nuova ordinanza n. 1473/2014, relativa all'istituzione di uno stallo di sosta per diversamente abili numerato riservato al contrassegno n. 9903;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 19 MAGGIO 2014
sia REVOCATA l'ordinanza n. 3345/2005 che istituiva, in Via Sebastiano Caboto, sul fronte del civico 4, n. 01 (uno) stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno invalidi, di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V del 30/09/2013, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 22 maggio 2014