Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1381/2014

Revoca ordinanza n. 1367/2014 - apertura al transito di un tratto di viale dell'Unione Europea.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 1367 del 09 maggio 2014, con la quale è stato disciplinata l'apertura al transito di un nuovo tratto di Viale dell'Unione Europea (2a Tangenziale Ovest);

atteso che, per sopravvenute esigenze tecniche connesse al permanere del cantiere stradale per il completamento dell'opera principale, è apparso opportuno mantenere in tale tratto le caratteristiche tipiche della viabilità provvisoria con correlato ed adeguato impianto segnaletico orizzontale e verticale;

vista la propria ordinanza temporanea di viabilità n. 1380/2014, relativa alla sopra descritta disciplina provvisoria;

dato quindi atto che la precedente e citata ordinanza n. 1367/2014 risulta incompatibile con la nuova ordinanza temporanea;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

visto il D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone
  • che dal giorno 10 MAGGIO 2014

sia REVOCATA l'ordinanza n. 1367/2014, relative alla disciplina della circolazione stradale in un nuovo tratto di viale dell'Unione Europea.





Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495) entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet sabato 10 maggio 2014

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)