Allo scopo di migliorare la fluidità del traffico veicolare in Via Caduti senza Croce (come risultante dall'Allegato 1 "Inquadramento Territoriale", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza) è necessario modificare la disciplina della circolazione istituendovi, nel tratto compreso tra l'ingresso al parcheggio in fregio alla stessa via e l'intersezione con Via Montalese, sul fronte del civico 502 di quest'ultima, il senso unico con direzione verso Via Montalese ed adeguando, al contempo, l'impianto di segnaletica verticale ed orizzontale esistente;
dato atto che la descritta modifica alla circolazione è stata favorevolmente valutata dalla Circoscrizione Prato Ovest, come significato dalla deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. 6 del 07/05/2013;
dato atto che la nuova segnaletica verticale e orizzontale sarà realizzata conformemente al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.);
dato atto che il tratto di Via Caduti senza Croce, compreso tra l'intersezione con Via Montalese, all'altezza del civico 369 di quest'ultima, e l'ingresso dell'area di parcheggio in fregio alla medesima Via Caduti senza Croce, rimarrà a doppio senso di circolazione;
rilevata pertanto la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione nel sopra descritto tratto di Via Caduti senza Croce;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 06 GIUGNO 2013, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
la circolazione in un tratto di Via Caduti senza Croce è disciplinata come illustrato nell'Allegato 2 ("Disciplina della circolazione"), parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
2. Revoche
E' revocata ogni altra precedente ordinanza relativa alla disciplina della circolazione in Via Caduti senza Croce che risulti in contrasto con i provvedimenti e con la segnaletica istituiti con la presente.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V - U.O.C. 4V2 Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 31 maggio 2013