Preso atto della necessità di modificare la circolazione veicolare nel Canto alle Tre Gore, in ragione delle variazioni apportate all'Area Pedonale Urbana ed alla Zona a Traffico Limitato nonché ai percorsi delle autolinee del trasporto pubblico locale;
visti gli artt. 5, 6 e 7 del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) ed il suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495);
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 29 MARZO 2013 siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
1.
SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, con direzione da Piazza F. Lippi verso Via S. Margherita, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;
1.1
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, all'altezza del civico 14, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;
SENSO VIETATO in direzione di Via S. Giorgio/Via Piero Cironi, apponendo, all'altezza del civico 16, conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
1.2
SENSO VIETATO, in direzione di Piazza F. Lippi, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
DARE PRECEDENZA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di precedenza: dare precedenza ed idonea segnaletica stradale orizzontale di precedenza: striscia trasversale di dare precedenza;
1.3
DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzioni consentite destra e sinistra.
2. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza relativa alla disciplina della circolazione veicolare nel Canto alle Tre Gore che risulti incompatibile con i provvedimenti adottati con questa.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Reg. Esec. e Att. N.C.d.S.).
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.).
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Servizio 4V - U.O.C. Trasporti e Traffico 4V2, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D.P.R. 30/04/1992, n. 285, e dell'art. 74 del Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 25 marzo 2013