Preso atto della richiesta presentata dalla Sig. Mazzara Bologna Nicola, con la quale è stato comunicato che il titolare del posto riservato, Mazzara Bologna Domenico, è deceduto;
rilevata pertanto la necessità, per i motivi sopra esposti, di revocare i provvedimenti permanenti di viabilità adottati, dismettendo lo stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio delle persone invalide e posto in Via Adda, civico 45, ripristinando al suo posto uno stallo per la sosta di veicoli senza riserva di diritto;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 18 MARZO 2013
sia REVOCATA l'ordinanza n. 1261/2007 che istituiva, in Via Adda, sul fronte del civico 45, n. 01 (uno) stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno invalidi, riservato al possessore del cartellino n. 1678, di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, così come modificato dal D.P.R. 30 Luglio 2012, n. 151.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 18 marzo 2013