Vista la comunicazione dell'8 Gennaio 2013 inoltrata via posta elettronica dal Servizio 4V4, con la quale è stata richiesta l'adozione di provvedimenti permanenti di viabilità in Via di Valibona, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via di Carteano ed il Borro di Valibona, consistenti nell'istituzione del divieto di transito eccetto residenti e proprietari frontisti;
rilevata la necessità di adottare provvedimenti permanenti di viabilità per salvaguardare la strada di tipo "bianca" da un uso improprio della stessa, causa di continuo dissesto della struttura stradale;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e il relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
cha dal giorno 28 GENNAIO 2013 nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
1.
DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO RESIDENTI E PROPRIETARI FRONTISTI, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con idonei pannelli integrativi d'eccezione;
2. Revoche
La presente ordinanza revoca ogni provvedimento in precedenza adottato in Via di Valibona, dall'intersezione con Via di Carteano (fronte civico 19/1 di Via di Carteano) al Borro di Valibona, che sia in contrasto con la presente ordinanza.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V - U.O.C. Trasporti e Traffico 4V2, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lsg. 30/04/1992, n. 285, e dell'art. 74 del Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 28 gennaio 2013