Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 783/2013

Revoca Ordinanza 937/2001 - varie vie del territorio comunale.
il dirigente

Viste le proprie ordinanze n. 276 - n. 277 - n. 278 - n. 279 - n. 280 - n. 281 - n. 283 - n. 285 - n. 288 - n. 289 del giorno 29 gennaio 2013, ordinanze n. 324 - n. 325 - n. 326 - n. 327 del giorno 31 gennaio 2013, ordinanza n. 331 del 01 febbraio 2013, ordinanze n. 398 - n. 399 - n. 400 - n. 401 e n. 402 del 06 febbraio 2013, con le quali è stato disciplinato il servizio di pulizia meccanica del fondo stradale rispettivamente in Via Soffredi del Grazia, Via Andrea Guazzalotri, Via Fratelli Bandiera, Via Ventisette Aprile, Via Aurelio Saffi, Via Andrea da Quarata, Piazza Albert Einstein, Via Fiorentina, Via Primo Maggio, Via Niccolò Copernico, Via Roma, tratto compreso tra l'intersezione con Via T. Tasso e l'intersezione con Via Traversa il Crocifisso limitatamente al lato dei civici pari, Via Castellano De' Castellani, Via Ardengo Soffici, tratto compreso tra l'intersezione con Via F. Sacchetti e l'intersezione con Via del Palasaccio, Via Ardengo Soffici, tratto compreso tra l'intersezione con Via G. Parini e l'intersezione con Via F. Sacchetti, Via Ardengo Soffici, tratto compreso tra l'intersezione con Via G. Parini e la parte senza uscita, Via Ardengo Soffici, limitatamente all'area posta a margine della viabilità principale in prossimità dell'intersezione con Via del Palasaccio,Via Camillo Prampolini, Via Alighiero di Bellincione, Via Luigi Salvatorelli, Via Carlo Pisacane;

dato atto che la precedente ordinanza n. 937 del 31 maggio 2001, riferita alla disciplina del servizio di pulizia meccanica del fondo stradale nelle sopra elencate vie, risulta incompatibile con la nuova disciplina;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone
  • che dal giorno 08 MARZO 2013

sia REVOCATA l'ordinanza n. 937/2001, relativa alla disciplina della pulizia meccanica del fondo stradale nelle sotto elencate vie:

  • Via Soffredi del Grazia;
  • Via Andrea Guazzalotri;
  • Via Fratelli Bandiera;
  • Via Ventisette Aprile;
  • Via Aurelio Saffi;
  • Via Andrea da Quarata;
  • Piazza Albert Einstein;
  • Via Fiorentina;
  • Via Primo Maggio;
  • Via Niccolò Copernico;
  • Via Roma, tratto compreso tra l'intersezione con Via T. Tasso e l'intersezione con Via Traversa il Crocifisso limitatamente al lato dei civici pari;
  • Via Castellano De' Castellani;
  • Via Ardengo Soffici, tratto compreso tra l'intersezione con Via F. Sacchetti e l'intersezione con Via del Palasaccio;
  • Via Ardengo Soffici, tratto compreso tra l'intersezione con Via G. Parini e l'intersezione con Via F. Sacchetti;
  • Via Ardengo Soffici, tratto compreso tra l'intersezione con Via G. Parini e la parte senza uscita;
  • Via Ardengo Soffici, limitatamente all'area posta a margine della viabilità principale in prossimità dell'intersezione con Via del Palasaccio;
  • Via Camillo Prampolini;
  • Via Alighiero di Bellincione;
  • Via Luigi Salvatorelli;
  • Via Carlo Pisacane.





Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 8 marzo 2013

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)