Premesso che occorre disciplinare l'esecuzione delle operazioni per il carico e lo scarico di cose in Via di Cantagallo, sul lato opposto del civico 275, allo scopo di consentire che dette operazioni si svolgano in sicurezza e senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;
dato atto dello specifico sopralluogo eseguito da personale dell'U.O.C. Trasporti e Traffico in Via di Cantagallo per valutare la congruità dello stato dei luoghi rispetto alle caratteristiche strutturali della viabilità interessata;
dato atto, inoltre, che dette operazioni potranno svolgersi dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dei soli giorni feriali;
rilevata la necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità, per motivi di sicurezza e di fluidità della circolazione e degli addetti alle operazioni;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (N.C.d.S.) e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 07 NOVEMBRE 2013 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
istituzione di un'area destinata ai veicoli per il carico e lo scarico di cose con validità dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dei soli giorni feriali, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale ed orizzontale.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro precedente atto, relativo al lato ed al tratto sopra indicati di Via di Cantagallo, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V del 30/09/2013, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 7 novembre 2013