Richiamata la D.G.C. n. 465 del 26 ottobre 2010, avente per oggetto "accessibilità al Centro Storico cittadino: adeguamento dell'Area Pedonale Urbana e della Zona a Traffico Limitato";
vista l'ordinanza n. 1002/2013, con la quale sono stati adottati provvedimenti di viabilità per la circolazione e la sosta nella Z.T.L.;
vista la D.G.C. n. 127 del 07/05/2013, con la quale sono state definite, in previsione della messa in esercizio dei varchi elettronici, la Zona a Traffico Limitato 00:00-24:00 (pedonale) e la Zona a Traffico Limitato 07:30-18:30;
vista altresì l'ordinanza n. 1817/2013, recante la più recente disciplina della Zona a Traffico Limitato 07:30-18:30:
dato atto, nelle more dell'attuazione complessiva delle suddette aree, oggetto di ulteriori specifiche ordinanze, della necessità di provvedere ad una parziale revisione della disciplina della Zona a Traffico Limitato 07:30-18:30 (Z.T.L.);
visti gli artt. 5, 6 e 7 del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) ed il suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495);
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 11 NOVEMBRE 2013 siano istituiti nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) i seguenti provvedimenti di viabilità:
Estensione della Zona a Traffico Limitato
Sono ricomprese nella Zona a Traffico Limitato le seguenti vie e piazze:
Il transito e la sosta nella ZONA A TRAFFICO LIMITATO sono regolamentati come segue:
DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 18:30 A TUTTI I VEICOLI A MOTORE AD ECCEZIONE DEGLI AUTORIZZATI CON I SEGUENTI PERMESSI E CON LE SOTTO ELENCATE MODALITA' :
CAT.1 - VEICOLI INTESTATI A RESIDENTI NELLE VIE DELL'AREA PEDONALE URBANA: transito consentito e sosta autorizzata esclusivamente negli spazi appositamente istituiti. Validità del permesso: anni 2 (due) dal rilascio.
CAT.15 - VEICOLI INTESTATI A DOMICILIATI NELLE VIE DELL'AREA PEDONALE URBANA CON RESIDENZA FUORI DAL COMUNE DI PRATO: transito consentito e sosta autorizzata esclusivamente negli spazi appositamente istituiti. Validità del permesso 1 (uno) anno dal rilascio.
CAT. 2 - VEICOLI INTESTATI A RESIDENTI NELLE VIE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO Z.T.L.: transito consentito e sosta autorizzata esclusivamente negli spazi appositamente istituiti. La qualità di residente è assunta con l'iscrizione all'anagrafe del Comune di Prato. Validità del permesso: anni 2 (due) dal rilascio.
CAT. 25 - VEICOLI INTESTATI A DOMICILIATI NELLE VIE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO Z.T.L. CON RESIDENZA FUORI DAL COMUNE DI PRATO: transito consentito e sosta autorizzata esclusivamente negli spazi appositamente istituiti. La qualità di domiciliato dovrà risultare da contratto di locazione o comunque da adeguata documentazione. Validità del permesso: 1 (uno) anno dal rilascio.
CAT. 10 - VEICOLI INTESTATI A RESIDENTI NELLE VIE POSTE ALL'INTERNO DELLA CINTA MURARIA: transito consentito e sosta autorizzata esclusivamente negli spazi appositamente istituiti. La qualità di residente è assunta con l'iscrizione all'anagrafe del Comune di Prato. Validità del permesso: anni 2 (due) dal rilascio.
CAT. 35 - VEICOLI INTESTATI A DOMICILIATI NELLE VIE POSTE ALL'INTERNO DELLA CINTA MURARIA CON RESIDENZA FUORI DAL COMUNE DI PRATO: transito consentito e sosta autorizzata esclusivamente negli spazi appositamente istituiti. La qualità di domiciliato dovrà risultare da contratto di locazione o comunque da adeguata documentazione. Validità del permesso 1 (uno) anno dal rilascio.
CAT. 3 - VEICOLI DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E MEZZI OPERATIVI UTILIZZATI PER LAVORI PUBBLICI AUTORIZZATI CON ORDINANZA: transito e sosta consentiti durante tutto l'arco orario di validità del presente provvedimento. La sosta non deve comunque costituire intralcio alla circolazione. Validità stabilita di volta in volta sulla base di specifiche disposizioni dell'Assessorato alla Mobilità.
CAT.3/A - VEICOLI DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E MEZZI OPERATIVI UTILIZZATI PER LAVORI PUBBLICI AUTORIZZATI CON ORDINANZA: transito e sosta consentiti durante tutto l'arco orario di validità del presente provvedimento. La sosta non deve comunque costituire intralcio alla circolazione. Validità stabilita di volta in volta sulla base di specifiche disposizioni dell'Assessorato alla Mobilità.
CAT.4 - VEICOLI AVENTI MASSA A PIENO CARICO FINO A 3,5 TONNELLATE DI PROPRIETA' DELLE IMPRESE ARTIGIANALI E COMMERCIALI CON SEDE ALL'INTERNO DELL'AREA PEDONALE URBANA: transito consentito con orario 07:30-10:00 e 12:30-15:30 e, nello stesso orario, sosta consentita limitatamente alle operazioni attive di carico e scarico per un tempo massimo di trenta minuti con l'obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. La sosta non deve comunque costituire intralcio alla circolazione.
E' inoltre consentita la sosta negli appositi spazi individuati da specifica segnaletica verticale.
In assenza di veicoli di proprietà dell'impresa, il permesso può essere rilasciato a veicolo intestato al titolare della medesima. Validità del permesso: 1 (uno) anno dal rilascio.
CAT.4/A - VEICOLI AVENTI MASSA A PIENO CARICO FINO A 3,5 TONNELLATE DI PROPRIETA' DELLE IMPRESE ARTIGIANALI E COMMERCIALI CON SEDE ALL'INTERNO DELLA DELL'AREA PEDONALE URBANA, CON CONSEGNA A DOMICILIO: transito consentito con orario 07:30-18:30 e, nello stesso orario, sosta consentita limitatamente alle operazioni attive di carico e scarico per un tempo massimo di trenta minuti con l'obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. La sosta non deve comunque costituire intralcio alla circolazione.
E' inoltre consentita la sosta negli appositi spazi individuati da specifica segnaletica verticale.
Validità del permesso: 1 (uno) anno dal rilascio.
CAT. 5 - VEICOLI DI PROPRIETA' DELLE IMPRESE ARTIGIANALI E COMMERCIALI CON SEDE NELLE VIE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO Z.T.L.: transito consentito e sosta autorizzata limitatamente alle operazioni attive di carico e scarico, con orario 07:30-10:00 e 12:30-15:30, per un tempo massimo di trenta minuti con l'obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.
E' inoltre consentita la sosta negli appositi spazi individuati da specifica segnaletica verticale.
In assenza di veicoli di proprietà dell'impresa, il permesso può essere rilasciato a veicolo intestato al titolare della medesima. La sosta non deve comunque costituire intralcio alla circolazione. Validità del permesso: 1 (uno) anno dal rilascio.
CAT. 5/A - VEICOLI DI PROPRIETA' DELLE IMPRESE ARTIGIANALI E COMMERCIALI CON SEDE NELLE VIE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO Z.T.L., CON CONSEGNA A DOMICILIO.
Transito consentito e sosta autorizzata esclusivamente negli spazi appositamente istituiti, limitatamente alle operazioni attive di carico e scarico, per un tempo massimo di trenta minuti con l'obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.
E' inoltre consentita la sosta negli appositi spazi individuati da specifica segnaletica verticale.
Il permesso è rilasciato esclusivamente per le attività di cui all'allegato "Aliquote e Tariffe" della D.C.C. 59/2012 quali fiorai, forni, pasticcerie, latterie, altre attività artigianali con consegna a domicilio di merce deperibile nonché attività artigianali/commerciali con necessità di consegne/lavorazioni a domicilio per le quali potrà essere inoltrata specifica richiesta all'Assessorato alla Mobilità. In assenza di veicoli di proprietà dell'impresa il permesso può essere rilasciato a veicolo intestato al titolare della medesima. Validità del permesso (uno) 1 anno dal rilascio.
CAT. 6 - VEICOLI CON AUTORIMESSA ALL'INTERNO DELL'AREA PEDONALE URBANA A.P.U.: consentito il solo transito con itinerario autorizzato per raggiungere l'autorimessa. Validità del permesso: 2 (due) anni dal rilascio.
CAT. 7 - VEICOLI CON AUTORIMESSA NELLE VIE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO Z.T.L.: consentito il solo transito con itinerario autorizzato per raggiungere l'autorimessa. Validità del permesso: 2 anni dal rilascio.
CAT.8/A -VEICOLI DI CLIENTI DEGLI ALBERGHI SITUATI ALL'INTERNO DELL'AREA PEDONALE URBANA: transito consentito e sosta autorizzata esclusivamente negli spazi appositamente istituiti e più avanti elencati. Il permesso è rilasciato direttamente dall'albergo soltanto per i clienti con residenza fuori dalla Provincia di Prato ed ha validità limitata alla durata del soggiorno e comunque per un periodo massimo di n. 7 (sette) giorni. Transito e sosta in Z.T.L. e Z.T.C. autorizzata esclusivamente negli spazi appositamente istituiti.
CAT. 8/B -VEICOLI DI CLIENTI DEGLI ALBERGHI SITUATI ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO Z.T.L.: transito consentito e sosta autorizzata esclusivamente negli spazi appositamente istituiti. Il permesso è rilasciato direttamente dall'albergo soltanto per i clienti con residenza fuori dalla Provincia di Prato ed ha validità limitata alla durata del soggiorno e comunque per un periodo massimo di n. 7 (sette) giorni.
CAT. 13 - VEICOLI INTESTATI A MEDICI E PEDIATRI DI FAMIGLIA CONVENZIONATI CON IL S.S.N., MEDICI DELL'UFFICIO D'IGIENE, DELLA MEDICINA LEGALE E DI U.O. IMPEGNATI IN SERVIZIO TERRITORIALE DELLA A.S.L. 4.: transito consentito e sosta autorizzata esclusivamente negli spazi appositamente istituiti per un tempo massimo di ore due con l'obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Il permesso può essere rilasciato per il veicolo in uso esclusivo al medico e deve essere utilizzato direttamente dal medico stesso. Validità del permesso: anni 2 (due) dal rilascio.
CAT. 63 - VEICOLI UTILIZZATI CON CONTINUITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DI MERCI ED ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CON CONTRATTO DI ASSISTENZA AVENTI CARATTERISTICHE DI PRONTO INTERVENTO ALL'INTERNO DELL'AREA PEDONALE URBANA E ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO Z.T.L.: transito consentito con orario specificato nel permesso. La sosta è consentita nell'arco orario di validità del permesso limitatamente alle operazioni attive di carico e scarico o di intervento per un tempo massimo di trenta minuti e con l'obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. La sosta non deve comunque creare intralcio alla circolazione.
E' inoltre consentita la sosta negli appositi spazi individuati da specifica segnaletica verticale.
Validità del permesso: 1 (uno) anno dal rilascio. Il rilascio del permesso è subordinato alla presentazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e di idonea documentazione attestante contratti di manutenzione o servizio all'interno della Z.T.L. .
CAT. A - (PERSONALE VOLONTARIO DI ASSOCIAZIONI DI SOCCORSO): transito consentito e sosta autorizzata esclusivamente negli spazi appositamente istituiti e limitatamente all'orario di servizio, riscontrabile da apposita documentazione. Rilasciato direttamente dalle Associazioni stesse ai propri incaricati.
CAT. AR - (ARTIGIANI): transito con orario prestabilito per la via più breve riportata sul permesso per il raggiungimento dell'attività artigianale e sosta consentita limitatamente per operazioni di attive di carico e scarico merci e/o attrezzature per un tempo massimo di trenta minuti e con l'obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.
CAT. F - (FUNERALI): transito consentito e sosta autorizzata con orario prestabilito limitatamente a quanto riportato sul permesso. Sono rilasciati dalle associazioni di volontariato che effettuano servizi funebri quali Misericordia, Croce D'Oro, Pubblica Assistenza e da imprese operanti nel settore.
CAT. M - ( MATRIMONI): transito consentito e sosta autorizzata negli spazi indicati sul permesso. Sono rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile e da Essegiemme S.p.A. .
CAT. S - (SCUOLE): transito consentito nel percorso per il raggiungimento della scuola nell'orario e con validità indicati sul permesso, e solo fermata in prossimità della medesima, per salita e discesa passeggeri. Rilasciato direttamente dalla Segreteria della Scuola con vidimazione dell'Assessorato alla Mobilità.
CAT. 65 - (CURE MEDICHE/FISICHE IN AREA PEDONALE URBANA): permessi temporanei per il transito e/o la sosta rilasciati per comprovate esigenze di cure mediche e fisioterapiche o in caso documentato di invalidità temporanea. Sul permesso saranno indicati gli spazi individuati alla sosta, secondo criteri di prossimità territoriale.
CAT. 66 - (CURE MEDICHE/FISICHE IN Z.T.L.): permessi temporanei per il transito e/o la sosta rilasciati per comprovate esigenze di cure mediche, fisioterapiche o in caso documentato di invalidità temporanea. Sul permesso saranno indicati gli spazi individuati alla sosta, secondo criteri di prossimità territoriale.
Tutti i permessi sopra elencati possono essere rilasciati in forma temporanea per comprovate esigenze (trasferimenti di residenza in corso, spostamenti di attività commerciali e interventi di urgenza). Tutti i suddetti permessi devono essere esposti sulla parte anteriore dei veicoli in modo visibile ed esibiti a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nell'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (N.C.d.S.). ll rilascio di tutti i permessi sopra elencati può essere subordinato al pagamento di una tariffa, stabilita con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.
Il rilascio dei sopra elencati permessi è effettuato, oltre che dall'Amministrazione Comunale, da Essegiemme S.p.A. come da convezione stipulata con A.S.M. S.p.A. .
Il transito e la sosta nella Zona a Traffico Limitato "Z.T.L.", in deroga alla presente ordinanza, nelle vie e piazze è consentito:
Sono inoltre autorizzati al transito e/o alla sosta in Z.T.L., previo rilascio di permesso temporaneo giornaliero da parte del Comando di Polizia Municipale, anche subordinato al pagamento di una somma:
Nelle seguenti vie e piazze è consentita la sosta ai soli veicoli autorizzati, esclusivamente negli spazi e con le modalità indicati da apposita e conforme segnaletica verticale ivi apposta:
PIAZZA DEL COLLEGIO;
VIA SILVESTRI;
VIA DEL PELLEGRINO;
VIA SANTA CATERINA;
VIA DELL'AIALE;
VIA TINAIA;
VIA DEGLI ALBERTI;
VIA BANCHELLI, tratto compreso tra Via degli Alberti e Via del Pellegrino;
PIAZZA SAN FRANCESCO;
PIAZZA SANT'ANTONINO;
PIAZZA LIPPI;
VIA SANT'ORSOLA;
VIA CARBONAIA, tratto compreso tra Via Santa Trinita e Via dei Migliorati;
VIA DELL'ANGIOLO;
PIAZZA SANT'AGOSTINO;
PIAZZA SANTA ELISABETTA;
VIA PIERO CIRONI;
VIA GAETANO MAGNOLFI;
VIA SAN FABIANO;
VIA GIOVANNI DI GHERARDO, tratto compreso tra Via del Seminario e Via San Fabiano.
Fatti salvi i casi di rilevanza penale, ogniqualvolta venga accertato l'uso improprio dei permessi per il transito e/o la sosta in Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) o degli speciali contrassegni da esporre sui veicoli asserviti al trasporto di persone invalide titolari del contrassegno stesso - in quanto revocati, scaduti, non restituiti per morte del titolare o comunque non più in corso di validità - i medesimi documenti saranno ritirati, non appena possibile, dagli agenti accertatori all'utente della strada che ne abbia la materiale disponibilità e restituiti al competente Ufficio che ne ha curato il rilascio.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.).
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Servizio 4V - U.O.C. Trasporti e Traffico 4V2, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D.P.R. 30/04/1992, n. 285, e dell'art. 74 del Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 31 ottobre 2013