Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2840/2013

Integrazione alle ordinanze n. 2364/2011 e n. 2369/2011: individuazione dei parcheggi a pagamento all'interno della cinta muraria relativi al permesso di categoria 4.
il dirigente

Viste le ordinanze n. 2364/2011 e n. 2369/2011, con le quali, rispettivamente, veniva revocata l'ordinanza n. 1119/2011 ed istituiti nuovi provvedimenti per la sosta in Piazza Mercatale e veniva revocata l'ordinanza n. 663/2006 ed istituiti nuovi provvedimenti per la sosta nei parcheggi a pagamento all'interno della cinta muraria;

rilevata la necessità di regolare nuovamente la sosta nelle vie e piazze oggetto delle citate ordinanze n. 2364/2011 e n. 2369/2011, provvedendo all'integrazione delle stesse nelle parti specificate nel dispositivo;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

1.

che dal giorno 16 SETTEMBRE 2013 le ordinanze n. 2364/2011 e n. 2369/2011 siano integrate come segue:

- ordinanza n. 2364/2011:

  • i punti 2.3 e 2.5, nelle parti relative alle categorie autorizzate, sono così sostituiti:

cat. 1, 2, 3, 3/A, 4, 4/A, 5/A, 10, 13, 15, 25, 35.

- ordinanza n. 2369/2011:

  • il punto 2.1, nella parte relativa alle categorie autorizzate, è così sostituito:

cat. 1, 2, 3, 4 (limitatamente a Via Marianna Nistri), 4/A, 5/A, 8, 8/A, 10, 13, 15, 25, 35.

  • il punto 2.3, nella parte relativa alle categorie autorizzate, è così sostituito:

cat. 1, 2, 3, 4 (limitatamente a Via dei Sassoli), 4/A, 5/A, 5/B, 8, 8/A, 10, 13, 15, 25, 35.

  • al punto 2.4 sono soppresse le parole:

PIAZZA SANTA MARIA DELLE CARCERI.


Il Servizio 4V - U.O.C. Trasporti e Traffico 4V2, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 11 settembre 2013

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)