Preso atto della richiesta presentata dalla Sig. ra Corsini Fosca il giorno 2 settembre 2013, P.G. 98592, con la quale è stato comunicato che il richiedente dello stallo di sosta per mezzi di soccorso, di cui alla Fig. II 79/b Art. 120 (Reg. Att. e Esec. N.C.d.S.) in Via della Gualchiera, civico 57, è deceduto;
rilevata pertanto la necessità, per i motivi sopra esposti, di revocare i provvedimenti permanenti di viabilità adottati, dismettendo lo stallo di sosta riservato ai mezzi di soccorso e posto in Via della Gualchiera, civico 57, ripristinando al suo posto uno stallo per la sosta di veicoli senza riserva di diritto;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 19 SETTEMBRE 2013
sia REVOCATA l'ordinanza n. 1301/2011 che istituiva, in Via della Gualchiera, sul fronte del civico 57, n. 01 (uno) stallo per la sosta dei veicoli di soccorso di cui alla Fig. II 79/b Art. 120 del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992, n. 495).
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 19 settembre 2013