Vista la propria ordinanza n. 2648/2013, già integrata con ordinanza 2674/2013, con le quali sono stati disposti provvedimenti temporanei di viabilità in Piazza Mercatale per il periodo 22/08/2013-19/09/2013 in occasione delle iniziative programmate per il "Settembre Pratese";
visti gli accertamenti tecnici relativi alla disposizione delle strutture necessarie allo svolgimento delle suddette iniziative;
ritenuto opportuno quindi integrare ulteriormente la sopracitata ordinanza n. 2648/2013, già integrata con ordinanza 2674/2013;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 2648/2013, già integrata con ordinanza n. 2674/2013, sia ulteriormente integrata come segue:
che dal giorno 29 AGOSTO 2013 fino al termine dello smontaggio delle strutture occorrenti per lo svolgimento delle inizitive e comunque non oltre il giorno 19 SETTEMBRE 2013, nella sotto elencata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli appartenenti alle Forze di Polizia ed i Mezzi di Soccorso, nonchè eccetto i veicoli provenienti da Via G. Garibaldi e da Via dei Saponai in direzione di Via del Carmine, i quali dovranno circolare all'interno di una corsia opportunamente individuata e protetta con un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con idonei pannelli integrativi di validità e di eccezione.
L'intera area destinata alla manifestazione dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
In caso venisse ritenuto necessario ed opportuno, previe opportune intese con Servizio 4V2 - U.O.C Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'organizzazione della manifestazione dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione nonché alla sicurezza dei partecipanti, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza della riscontrata impropria apposizione della segnaletica provvisoria, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione della manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 29 agosto 2013