Richiamata la D.C.C. n. 76 del 4 giugno 2002, avente per oggetto "Programma Urbano della Mobilità 2002-2004", con la quale sono stati definiti gli indirizzi per l'individuazione dell'estensione della Zona a Traffico Controllato (ZTC) e per la sua attivazione sperimentale;
richiamata altresì la D.G.C. n. 146 del 27/03/2007, con la quale sono state confermate la delimitazione della Zona a Traffico Controllato (ZTC) e la previsione di aree di sosta regolamentate a pagamento in una parte della stessa ZTC;
rilevata la necessità di procedere ad una lustrazione della disciplina della sosta regolamentata a pagamento all'interno della Zona a Traffico Controllato nonché delle categorie autorizzate alla sosta negli spazi appositamente individuati mediante esposizione dell'idoneo permesso;
visti gli artt. 5, 6 e 7 del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) ed il suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495);
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 16 SETTEMBRE 2013 la Zona a Traffico Controllato (ZTC) sia disciplinata come segue:
1.
Estensione
l'estensione della Zona a Traffico Controllato (ZTC), ai sensi e per gli effetti della D.C.C. 76/2002 e della D.G.C. 146/2007, è riportata nell'Allegato 1 "Estensione della Zona a Traffico Controllato", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.).
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Servizio 4V - U.O.C. Trasporti e Traffico 4V2, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D.P.R. 30/04/1992, n. 285, e dell'art. 74 del Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 11 settembre 2013