Vista la propria ordinanza n. 2526/2013, con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei di viabilità per consentire l'esecuzione dei lavori di sostituzione delle tubazioni della rete gas in Via Giuseppe Valentini, e nello specifico il collegamento della rete gas esistente in Via Orvieto con quella di Via Valentini, richiesti dalla società Estra S.p.A. - Divisione reti gas, ed eseguiti dalla ditta C.E.A., con sede in Calderara di Reno (BO), in Via Bacciliera n. 10/12;
vista l'Autorizzazione P.G. n. 81561 del 12 luglio 2013, rilasciata alla società Estra S.p.A. - Divisione reti gas dal Servizio 4V - Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri del Comune di Prato;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
preso atto che i lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 05 AGOSTO 2013, che la relativa segnaletica provvisoria disposta con la suddetta ordinanza risulta regolarmente installata ed a tutt'oggi vigente, e verificato di poter accogliere la richiesta di proroga dei provvedimenti di viabilità;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 Marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 2526/2013 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 14 AGOSTO 2013, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati e parzialmente rettificati:
1. Provvedimento principale
revoca del senso unico di circolazione, ed istituzione del DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, con transito consenito ai soli residenti e frontisti, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: doppio senso di circolazione con pannelli integrativi di validità;
STRADA SENZA USCITA, dal lato di Via G. Valentini, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA sul lato della numerazione pari, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.
1.1
OBBLIGO A DIRITTO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: obbligo a diritto;
1.2
OBBLIGO A DIRITTO , eccetto autorizzati (residenti e frontisti), apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: obbligo a diritto e pannello integrativo d'eccezione;
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, ed, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 6 agosto 2013