Allo scopo di riservare alcuni spazi di sosta ai mezzi della Prefettura di Prato in Via della Fortezza, in prossimità dell'intersezione con Piazza S. Maria delle Carceri, in sostituzione di quelli precedentemente in essere in Piazza S. Maria delle Carceri, che sarà pedonalizzata a conclusione dei lavori attualmente in corso;
rilevata pertanto la necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 157 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 17 LUGLIO 2013 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità, ratificando la segnaletica esistente:
1.
istituzione di n. 6 (sei) stalli riservati alla sosta dei mezzi della Prefettura, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi: 0-24 eccetto mezzi Prefettura.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al suddetto tratto di Via della Fortezza, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 16 luglio 2013