Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2334/2013

Autorizzazione transito in Via di Coiano per la ditta Franco Faggi S.a.s.
il dirigente

Allo scopo di consentire l'accesso di mezzi adibiti alle operazioni di trasporto, carico e scarico di materiali edili e/o di risulta nonchè ad operazioni di getto in calcestruzzo, nell'ambito dei lavori di realizzazione di un nuovo edificio adibito a rimessa dei mezzi della Misericiordia di Prato in Via di Coiano, civico 8, eseguiti dalla ditta Faggi Franco & C. S.a.s.;

vista l'istanza presentata dal Signor Faggi Alessandro per conto della ditta Faggi Franco & C. S.a.s., relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità per per consentire il passaggio, nel senso contrario a quello consentito, di mezzi adibiti al trasporto di materiale edile in un tratto di Via di Coiano;

dato atto che la suddetta istanza è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.048.070.130712 del giorno 12 luglio 2013;

vista la richiesta di Permesso di Costruire P.E. 1857/2011 e P.G. n. 81187 del 29 giugno 2011 presentata al Servizio Istanze Edilizie dall'Arciconfraternita della Misericordia di Prato;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 16 LUGLIO 2013 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 OTTOBRE 2013:

SIA AUTORIZZATO il transito, in senso contrario a quello consentito, AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE, adibiti al trasporto di materiale presso il cantiere edile posto in proprietà privata ed ubicato in Via di Coiano, civico 8, nel tratto della stessa Via di Coiano tra l'intersezione con Via di Cantagallo ed il cantiere edile suddetto.


Si specifica che l'accesso e l'uscita dei mezzi a motore occorrenti per l'esecuzione delle suddette operazioni dovranno essere, di volta in volta, regolati con l'ausilio di movieri opportunamente individuabili e dotati di paletta per la regolazione del traffico.

Qualora in conseguenza del transito dei suddetti mezzi autorizzati si verificassero danni alla struttura della suddetta strada, gli stessi dovranno essere riparati a cura e spese della ditta Faggi Franco & C. S.a.s., la quale dovrà provvedere anche alla relativa comunicazione all'Amministrazione Comunale.






Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del richiedente, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 15 luglio 2013

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)