Viste le proprie ordinanze n. 1775/2009, n. 2193/2010, n. 719/2011, n. 1370/2011, n. 3441/2011, n. 1822/2012 e n. 3514/2012, con le quali venivano rispettivamente adottati e prorogati i provvedimenti di viabilità in un tratto di Via di Gonfienti;
vista la richiesta presentata il giorno 02 luglio 2013 con comunicazione Prot. n. 643/2013 dalla società Interporto della Toscana Centrale S.p.A. e registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" P.G. 12.090.020.121220/p del giorno 02 luglio 2013;
preso atto che il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Prato prevede che la viabilità all'interno dell'area dell'Interporto, attualmente di proprietà comunale, debba essere dismessa in cambio del passaggio all'Amministrazione Comunale di tutto il sedime stradale di Via A. De Gasperi e del suo prolungamento sulla pista ciclabile, attualmente di proprietà della società Interporto della Toscana Centrale S.p.A.;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
preso atto dalla ditta esecutrice dei lavori che non sarà possibile ultimare i lavori entro il giorno 30 giugno 2013;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare ulteriormente la sopra citata ordinanza n. 1775/2009, già prorogata con ordinanze n. 2193/2010, n. 719/2011, n. 1370/2011, n. 3441/2011, n. 1822/2012 e n. 3514/2012, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione e d' Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 1775/2009, già prorogata con ordinanze n. 2193/2010, n. 719/2011, n. 1370/2011, n. 3441/2011, n. 1822/2012 e n. 3514/2012, venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 30 DICEMBRE 2013, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1.
DIVIETO DI TRANSITO, mantenendo in essere il transito nell'intera area del predetto Piazzale degli Etruschi, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;
1.1
STRADA SENZA USCITA A MT. 100, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita, con pannello integrativo di distanza;
1.2
PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA A DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di preavviso: strada senza uscita a destra;
1.3
PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA A SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di preavviso: strada senza uscita a sinistra.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 3 luglio 2013