Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2126/2013

Istituzione di Zona a Traffico Limitato in Via di Canneto.
il dirigente

Vista la D.G.C. 293 del 26/06/2012, con la quale veniva istituita la Zona a Traffico Limitato sperimentale di Via di Canneto, nel tratto compreso tra il civico n. 25 ed il confine con il Comune di Vaiano;

viste le proprie ordinanze n. 1977/2012 e n. 3509/2012, con le quali, rispettivamente, venivano adottati e prorogati i provvedimenti di viabilità necessari a disciplinare la suddetta Zona a Traffico Limitato di Via di Canneto;

preso atto dell'indirizzo dell'Amministrazione Comunale di consolidare la Zona a Traffico Limitato di via di Canneto mediante l'adozione di provvedimenti permanenti di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 01 LUGLIO 2013 siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:

1

  • Via di Canneto, nel tratto compreso tra il civico 25 ed il confine con il Comune di Vaiano:

ZONA A TRAFFICO LIMITATO, dalle ore 07:30 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00, eccetto:

- cicli;

- mezzi di soccorso;

- mezzi delle forze di polizia e delle FF. AA.;

- mezzi del Gruppo Ferrovie dello Stato;

- mezzi di enti pubblici;

- mezzi di gestori di servizi di pubblica utilità;

- mezzi dei residenti al civico 29 della stessa via di Canneto nel Comune di Prato e mezzi dei residenti ai civici 1 e 2 di via Ferrata nel Comune di Vaiano.

Sia apposta idonea conforme segnaletica stradale di Zona a Traffico Limitato con pannelli composti recanti: Zona a Traffico Limitato e segnale di divieto di transito con integrazioni di validità (07:30-09:00 e 18:00-20:00) e di eccezioni.

1.1

  • Via di Canneto, all'intersezione con Via Valdona, per il traffico proveniente dal lato di Via del Palco:

PREAVVISO DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO A METRI 800 con pannelli composti recanti: Zona a Traffico Limitato e segnale di divieto di transito con integrazioni di validità (07:30-09:00 e 18:00-20:00) e di eccezioni, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di preavviso;

1.2

  • Via di Canneto, all'altezza del sovrappasso ferroviario, per il traffico proveniente dal lato di Via del Palco:

PREAVVISO DI DIVIETO DI TRANSITO A METRI 400, con pannelli composti recanti: Zona a Traffico Limitato e segnale di divieto di transito con integrazioni di validità (07:30-09:00 e 18:00-20:00) e di eccezioni, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di preavviso;

2.

  • Via di Canneto:

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/h, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 km/h.


La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra eventuale precedente ordinanza, afferente a Via di Canneto, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 26 giugno 2013

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)