Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1945/2013

Istituzione di stalli di sosta riservati ai mezzi della Polizia Municipale in Piazza Macelli.
il dirigente

Allo scopo di riservare degli spazi di sosta ai mezzi della Polizia Municipale di Prato in Piazza Macelli, in prossimità della sede del Corpo di Polizia Municipale ubicato nella stessa piazza;

vista la richiesta pervenuta a mezzo posta elettronica in data 11 giugno 2013 dal Comando di Polizia Municipale di Prato, inerente all'adozione di provvedimenti permanenti di viabilità in Piazza Macelli;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13-048-040-130612 del 12 giugno 2013;

rilevata la necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità, atti a conseguire le finalità di cui sopra;

visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 157 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 13 GIUGNO 2013 nella sotto elencata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità, ratificando la segnaletica esistente:

  • Piazza Macelli, limitatamente agli stalli di sosta posti sul lato sinistro della corsia di scorrimento adiacente l'ingresso prioncipale del Comando del Corpo di Polizia Municipale, siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 0-24 ECCETTO VEICOLI DI SERVIZIO DELLE FORZE DI POLIZIA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione.


2. Revoca

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro precedente atto, relativo al suddetto tratto di Piazza Macelli, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.





L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 13 giugno 2013

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)