Vista la propria ordinanza n. 1824/2013, con la quale sono stati emessi provvedimenti temporanei di viabilità per consentire, nei giorni 8 e 9 giugno 2013, in Piazza Sant'Antonino ed in Piazza S. Maria in Castello, lo svolgimento di spettacoli e di iniziative varie, previsti nel programma del "Festival del Pane" 2013 organizzato dal Servizio 8E - Promozione Economica e Politiche Europee - del Comune di Prato in collaborazione con la "Coldiretti" di Prato;
vista la richiesta pervenuta alle ore 15:10 del 7/06/2013, a mezzo posta elettronica, dal Servizio 8E - Promozione Economica e Politiche Europee- del Comune di Prato, relativa alla necessità di adottare ulteriori provvedimenti di viabilità in Piazza Buonamici per l'installazione di due gazebo facenti parte della stessa iniziativa di cui alla citata ordinanza 1824/2013;
vista la D.G.C. n. 150 del 28 maggio 2013, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento della sopra citata manifestazione;
preso atto del parere favorevole rilasciato dall'ufficio "Centro Storico", tramite il nuovo applicativo "Prato City Works", in data 05 giugno 2013;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità mediante integrazione all'ordinanza n. 1824/2013, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alle operazioni di commercio su aree pubbliche e degli avventori;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 1824/2013 sia integrata come segue:
al punto 1. del dispositivo "Provvedimento principale", oltre a
è aggiunta:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., A.S.M. Servizi s.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 7 giugno 2013