Premesso che occorre disciplinare l'esecuzione delle operazioni per il carico e lo scarico di cose in Via D. Zipoli, nel tratto, dal lato dei civici pari, compreso tra il 30 ed il 24, allo scopo di consentire che dette operazioni si svolgano in sicurezza e senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;
preso atto della richiesta inoltrata dall'Assessorato alla Mobilità all'U.O.C. Trasporti e Traffico relativa ad una lustrazione degli spazi di carico e scarico in detta via;
dato atto altresì dello specifico sopralluogo eseguito da parsonale dell'U.O.C. Trasporti e Traffico in Via D. Zipoli per valutare la congruità della richiesta rispetto alle caratteristiche strutturali della viabilità interessata;
dato atto, inoltre, che dette operazioni potranno svolgersi dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dei soli giorni feriali;
rilevata la necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità, per motivi di sicurezza e di fluidità della circolazione e degli addetti alle operazioni;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (N.C.d.S.) e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 24 MAGGIO 2013 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
istituzione di un'area destinata ai veicoli per il carico e lo scarico di cose con validità dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dei soli giorni feriali, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale ed orizzontale.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro precedente atto, relativo al lato ed al tratto sopra indicati di Via D. Zipoli, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 20 maggio 2013