Vista la propria ordinanza n. 1530/2013, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità allo scopo di consentire operazioni di carico e scarico di materiale edile, occorrente per lavori di manutenzione edilizia all'immobile ubicato in Via dei Lanaioli, civici 21 - 25;
dato atto che in data 10 maggio 2013, alle ore 14:30, So.Ri S.p.A., a cui è affidata la gestione del suolo pubblico del territorio comunale, con istanza pervenuta via fax, prot n. 3473/2013, ha richiesto la revoca della suddetta ordinanza, in quanto il richiedente ha modificato i tempi di occupazione del suolo pubblico a causa di motivi tecnici e contestualmente ha richiesto lo spostamento dei medesimi provvedimenti ad altro periodo;
ritenuto opportuno revocare la suddetta ordinanza n. 1530/2013 e contestualmente attuare nuovi provvedimenti di viabilità;
vista la richiesta P.G. 13.043.020.130508/r del giorno 10 maggio 2013, presentata da So.Ri S.p.A. tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" e riferita alla pratica Asup P.G. 978/2013 del giorno 08 maggio 2013;
visto il parere favorevole dell'Ufficio "Centro Storico", pervenuto in data 10 maggio 2013 tramite il nuovo applicativo "Prato City Works";
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
1.
che dal giorno 10 MAGGIO 2013:
sia REVOCATA l'ordinanza n. 1530/2013, relativa ai provvedimenti di viabilità previsti per consentire operazioni di carico e scarico di materiale edile, occorrente per lavori di manutenzione edilizia all'immobile ubicato in Via dei Lanaioli, civici 21 - 25.
2. Nuovi provvedimenti
che dal giorno 14 MAGGIO 2013 fino al fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 LUGLIO 2013, nella sotto elencata via, limitatamente alle fasce orarie comprese tra le ore 08:00 e le ore 11:00 e tra le ore 13:30 e le ore 17:00, siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;
STRETTOIA E SENSO UNICO ALTERNATO con TRANSITO ALTERNATO A VISTA:
STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA, per il flusso veicolare proveniente dal lato di Via dei Cimatori verso Via G. Mazzoni, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a destra;
DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI, per il flusso veicolare proveniente dal lato di Via dei Cimatori verso Via G. Mazzoni, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza: dare precedenza nei sensi unici alternati;
STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA, per il flusso veicolare proveniente dal lato di Via G. Mazzoni verso Via dei Cimatori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a sinistra;
DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI, per il flusso veicolare proveniente dal lato di Via G. Mazzoni verso Via dei Cimatori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza: diritto di precedenza nei sensi unici alternati;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.
Si prescrive che al di fuori delle due fasce orarie sopra indicate la suddetta area dovrà essere libera da qualsiasi ingombro e inoltre dovrà essere provveduto quotidianamente alla ripulitarura della stessa.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice delle operazioni di carico e scarico dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice delle operazioni di carico e scarico, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 10 maggio 2013