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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1534/2013

Divieto di fermata in un tratto di Via Antonio Rosmini.
il dirigente

Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza e di circolazione in Via Antonio Rosmini, nel tratto compreso tra via Sem Benelli ed il civico 14 della stessa via A. Rosmini, sul lato dei numeri civici pari;

preso atto del sopralluogo effettuato in Via Antonio Rosmini da personale tecnico dell'U.O.C. 4V2 Trasporti e Traffico in data 9/05/2013, dal quale è risultata opportuna l'istituzione di un provvedimento permanente di viabilità a tutela della corsia di scorrimento;

visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 19/12/1992, n. 495;

dispone

che dal giorno 13 MAGGIO 2013 in:

1.

  • Via Antonio Rosmini, nel tratto compreso tra via Sem Benelli ed il civico 14 della stessa via A. Rosmini, siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:

DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata con pannello integrativo di inizio e fine.

2.

Revoche

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro precedente atto, relativo al tratto sopra indicato di Via Antonio Rosmini, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica speciale verticale ed orizzontale conforme a quanto disposto dagli artt. 120 e 149 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, a cura e spese di A.S.M. Servizi S.r.l.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371, prima della decorrenza del presente atto.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 13 maggio 2013

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)