Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1389/2013

Proroga ordinanza 658/2013: opere di urbanizzazione primaria in Via Fiorentina, eseguite dalla ditta "Polistrade S.p.A.".
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 658/2013, con la quale venivano adottati i provvedimenti temporanei di viabilità per consentire l'esecuzione di lavori di modulazione della sede stradale, nell'ambito dell'intervento di cui alla Convenzione per il Piano di Recupero d'iniziativa privata tra il Comune di Prato ed Esselunga S.p.A., repertorio n. 9.777 - raccolta n. 6.018 del 20 dicembre 2004, in un tratto di Via Fiorentina;

vista la richiesta presentata dalla ditta "Polistrade S.p.A, esecutrice dei lavori, e registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 12.087.051.130222/p del giorno 29 aprile 2013;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

preso atto quindi che i lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 30 APRILE 2013, limitatamente a quanto disposto al punto uno della citata ordinanza;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare le sopra citata ordinanza n. 658/2013, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 658/2013 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 20 GIUGNO 2013, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:


1.

  • Via Fiorentina, tratto compreso tra l'intersezione regolata a rotatoria con Viale L. Da Vinci e l'intersezione con Via E. Barsanti:

- corsie destinate allo scorrimento veicolare con direzione dal Viale L. da Vinci verso Via G. Ferraris;

- area di parcheggio posta nella parte intermedia della carreggiata:


LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con idonei pannelli integrativi di validità ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI e/o IN TUTTA L'AREA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

2.

  • Via Fiorentina, tratto compreso tra l'intersezione con Via B. Franklin e l'intersezione regolata a rotatoria con il Viale L. Da Vinci:

- corsie destinate allo sorrimento veicolare con direzione da Via B. Franklin verso il Viale L. da Vinci:


DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando l'attuale senso unico di circolazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;

si specifica che detto doppio senso di circolazione dovrà essere supportato anche da idonea segnaletica stradale di colore giallo orizzontale, suddividendo i due sensi di marcia con l'apposizione di delineatori flessibili;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente al lato dei civici pari, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA, per il flusso veicolare proveniente dal lato di Viale L. da Vinci verso Piazza A. Einstein, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a sinistra;

STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA, per il flusso veicolare proveniente dal lato di Piazza A. Einstein verso Viale L. da Vinci, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a sinistra;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.


Si specifica che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.




L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371, prima della decorrenza del presente atto;
  3. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  4. esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So. Ri. S.p.A, che dovrà essere esposta sul luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, ed, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 30 aprile 2013

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)