Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1396/2013

Revoca ordinanza 1122/2013 - istituzione di un'area di sosta regolamentata a disco orario in Via Isonzo.
il dirigente

Vista l'ordinanza n. 1122 del 05/04/2013, relativa all'istituzione di un'area di sosta regolamentata a disco orario in Via Isonzo in vigore dal 5 aprile 2013;

ricordato che la suddetta ordinanza veniva emessa accogliendo le richieste pervenute all'Assessorato alla Mobilità in data 26/01/2013 ed in data 27/03/2013, inerenti all'adozione di idonei provvedimenti per favorire il ricambio della sosta in prossimità di attività commerciali;

preso atto della successiva petizione del 06/04/2013, registrata al P.G. del Comune di Prato al n. 43901 del 15/04/2013, inviata allo stesso Assessorato alla Mobilità ed alla Circoscrizione Prato Nord, con la quale numerosi cittadini e gli stessi firmatari delle istanze del 26/01/2013 e del 27/03/2013 richiedevano la revoca dei provvedimenti adottati (sosta regolamentata a disco orario) ed il contestuale ripristino della disciplina precedentemente vigente nel tratto interessato di Via Isonzo;

preso altresì atto della nota indirizzata dal Presidente della Circoscrizione Prato Nord, P. G. 46927 del 22/04/2013, all'Assessorato alla Mobilità, con la quale lo stesso richiedeva il ripristino, nel tratto di Via Isonzo interessato dai provvedimenti di cui all'ordinanza n. 1122/2013, della disciplina della sosta "...in essere prima..." dell'entrata in vigore dell'ordinanza citata "...sentiti i residenti ed i commercianti in un sopralluogo effettuato..." in data 09/04/2013;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 02 MAGGIO 2013

sia REVOCATA l'ordinanza n. 1122/2013, relativa alla disciplina di un'area di sosta regolamentata a disco orario in Via Isonzo.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 2 maggio 2013

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)