Vista la propria ordinanza n. 1102 del 19/04/2012, avente per oggetto "Comune di Prato - 25 Aprile 2012 - Anniversario della Liberazione", con la quale è stata disposta la temporanea disciplina della sosta e della circolazione in varie vie e piazze cittadine per consentire il regolare svolgimento delle celebrazioni dell'Anniversario della Liberazione in data 25/04/2012;
Rilevata la necessità di integrare la predetta ordinanza mediante l'adozione di ulteriori provvedimenti temporanei di viabilità, atti a garantire la sicurezza della circolazione e l'ordinato svolgimento delle celebrazioni programmate;
visto gli artt. 5, comma 3, 7 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
di integrare la propria ordinanza n. 1102 del 19/04/2012 come segue:
che il giorno 25 APRILE 2012 dalle ore 07:30 fino al termine della manifestazioni e comunque non oltre le ore 13:00, nelle sotto elencate vie o piazze siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.1
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta su ambedue i lati con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto il collegamento tra Largo G. Carducci e Via Firenzuola ed il tratto a scorrimento veicolare compreso tra Via della Sirena e Piazza Lippi, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con idonei pannelli integrativi di validità ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495;
1.2
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, eccetto i mezzi di rappresentanza e/o di supporto alla manifestazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta su ambedue i lati con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione;
1.3
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta su ambedue i lati con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio 4U - U.O.C Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La società affidataria del servizio di segnaletica stradale per conto di A.S.M. S.p.A., cui è delegato il servizio di segnaletica stradale, dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza della circolazione, dei partecipanti alla manifestazione e dei pedoni, secondo quanto previsto dal N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 23 aprile 2012