Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1111/2012

Proroga ordinanza 449/2012 Urbanizzazione Primaria in varie vie - Ditta Co.Edil.
il dirigente

Vista la propria Ordinanza n. 449/2012, con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei alla viabilità, allo scopo di consentire l'esecuzione di lavori di rifacimento tratto di marciapiede e risanamento stradale, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria della realizzazione di una nuova costruzione di civile abitazione ubicata in Via F. Rai intersezione con la Via G. Bovio e Piazzale del Romito;

vista la richiesta presentata via fax il giorno 18 Aprile 2012 dalla Ditta Co.Edil s.r.l. con sede a Montemurlo Via Quarto dei Mille, 1, esecutrice dei lavori;

vista la Denuncia di Inizio Attività PE - 1955/2011, Variante a D.I.A. P.G. 159377/ PE - 3334/2009, rilasciata all'Immobiliare La Greca S.r.l. dal Servizio Edilizia e Attività Economiche del Comune di Prato;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

preso atto dalla ditta esecutrice dei lavori che non sarà possibile ultimare i lavori entro il giorno 21 Aprile 2012;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare ulteriormente la sopra citata Ordinanza n. 449/2012, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'Ordinanza n. 449/2012, venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 21 LUGLIO 2012, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

  • Via Flaminio Rai, limitatamente al lato civici pari e compreso tra il civico 10 e l'intersezione con la Via Bovio:
  • Via Giovanni Bovio, limitatamente al lato civici dispari e compreso tra l'intersezione con Via F. Rai e l'ingresso al Piazzale del Romito:
  • Piazzale del Romito, limitatamente agli stalli di sosta posti sulla lato destro rispetto all'ingresso a detta area da Via G. Bovio e perimetrali al muro del vecchio fabbricato ubicato all'intersezione tra la Via G. Bovio e la Via F. Rai:

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;



L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371, prima della decorrenza del presente atto;
  3. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  4. esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. rilascio dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico da parte della società So. Ri. S.p.A. la quale deve essere esposta sul luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 19 aprile 2012

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)